Art. 2.
                             Definizioni

   1.  Fatte  salve  le  definizioni  della  parte  III  del  decreto
legislativo  3  aprile 2006, n. 152 (norme in materia ambientale), di
seguito  denominato «decreto legislativo», e della legge regionale ai
fini dell'applicazione del presente regolamento, si intende per:
    a)  accumuli  di  letami:  depositi  temporanei  di letami idonei
all'impiego,  effettuati  in  prossimita'  e/o  sui terreni destinati
all'utilizzazione, cosi' come previsto dall'art. 27;
    b)  acque  di  vegetazione:  le acque residuate dalla lavorazione
meccanica  delle  olive  che  non  hanno subito alcun trattamento ne'
ricevuto  alcun additivo, le acque per la diluizione delle paste e le
acque  per la lavatura della parte interna degli impianti della linea
di lavorazione;
    c)  area  aziendale omogenea: porzione della superficie aziendale
uniforme  per  caratteristiche  quali  ad  esempio  quelle dei suoli,
avvicendamenti  colturali,  tecniche  colturali, rese colturali, dati
meteorologici   e   livello   di   vulnerabilita'  individuato  dalla
cartografia regionale delle zone vulnerabili ai nitrati;
    d) aziende, allevamenti e contenitori di stoccaggio esistenti: ai
fini  dell'utilizzazione agronomica di cui al presente regolamento si
intendono  quelli  in  esercizio alla data di entrata in vigore dello
stesso;
    e)  consistenza  dell'allevamento:  il  numero di capi mediamente
presenti nell'allevamento;
    f)  destinatario:  il  soggetto  che  riceve  gli  effluenti  per
l'utilizzazione agronomica su terreni di cui detiene il titolo d'uso;
    g)  distanza  dall'inizio  dell'arenile:  si  intende la distanza
misurata  a partire dalla prima duna fissa vegetata da piante arboree
per gli arenili marini. Per i laghi a partire dal limite dell'area di
massimo  invaso  ed  ove  sia  presente  un arenile dal termine dello
stesso verso terra;
    h)  distanza  dalle  sponde  dei  corsi  d'acqua:  si  intende la
distanza  dai  corpi idrici, come identificati dall'art. 53, misurata
in  senso  orizzontale  a  partire  dal piede interno dell'argine del
corso di acqua o, in mancanza di esso, dal ciglio di sponda del corso
d'acqua;
    i)  effluenti  di  allevamento  palabili/non palabili: miscele di
stallatico,  residui  alimentari,  perdite  di  abbeverata,  acque di
veicolazione  delle  deiezioni, materiali lignocellulosici utilizzati
come  lettiera  in  grado  o  non  in grado, se disposti in cumulo su
platea, di mantenere la forma geometrica ad essi conferita;
    j)  fertirrigazione:  l'applicazione al suolo effettuata mediante
l'abbinamento  dell'adacquamento  con  la fertilizzazione, attraverso
l'addizione controllata alle acque irrigue di quote di liquame;
    k)  gestore:  il gestore, diverso dal gestore del servizio idrico
integrato   (SII),   di   fognature  pubbliche  e/o  di  impianti  di
depurazione delle acque reflue;
    l)  letami:  effluenti  di  allevamento  palabili, provenienti da
allevamenti  che impiegano la lettiera. Sono assimilati ai letami, se
provenienti dall'attivita' di allevamento:
     1) le lettiere esauste di allevamenti avicunicoli;
     2)  le  deiezioni  di avicunicoli anche non mescolate a lettiera
rese  palabili  da  processi di disidratazione naturali o artificiali
che hanno luogo sia all'interno, sia all'esterno dei ricoveri;
     3)   le   frazioni   palabili,  da  destinare  all'utilizzazione
agronomica, derivanti dal trattamento di effluenti zoo-tecnici;
     4)  i  letami,  i  liquami  e/o  i materiali ad essi assimilati,
sottoposti a trattamento di disidratazione e/o compostaggio;
    m)   liquami:   effluenti   di  allevamento  non  palabili.  Sono
assimilati ai liquami, se provenienti dall'attivita' di allevamento:
     1)  i  liquidi  di  sgrondo  di  materiali  palabili  in fase di
stoccaggio e di accumuli di letame;
     2)  le  deiezioni avicole e cunicole non mescolate a lettiera se
non incluse nella lettera I) punto 2;
     3)  le  frazioni  non  palabili,  da destinare all'utilizzazione
agronomica, derivanti da trattamenti. di effluenti zootecnici;
     4) i liquidi di sgrondo dei foraggi insilati;
     5)  le  acque di lavaggio di strutture, attrezzature ed impianti
zootecnici,  se  mescolate  ai liquami definiti alla presente lettera
qualora destinate ad utilizzo agronomico;
    n)  nuovi  contenitori  di  stoccaggio ai fini dell'utilizzazione
agronomica: i contenitori posti in esercizio dopo l'entrata in vigore
del presente regolamento;
    o)  piano  di emergenza: piano delle attivita' e delle azioni per
il  contenimento  e  la  riduzione dei rischi ambientali derivanti da
fatti  accidentali  e/o  ad  eventi programmati straordinari connessi
all'esercizio degli impianti;
    p)  primo  spandimento:  si  considerano  primi  spandimenti  gli
spandimenti  di  acque  di  vegetazione effettuati dopo il 21 ottobre
2006 in conformita' con la normativa vigente;
    q)  sanse  umide:  le  sanse  provenienti dalla lavorazione delle
olive  e costituite dalle acque e dalla parte fibrosa di frutto e dai
frammenti di nocciolo;
    r)  sito  di spandimento: una o piu' particelle catastali o parti
di esse omogenee per caratteristiche pedogeomorfologiche, idrologiche
ed agro ambientali, su cui si effettua lo spandimento;
    s)  sondaggio:  perforazioni,  di diametro relativamente piccolo,
per  l'effettuazione  di  indagini  sulle caratteristiche del suolo e
sottosuolo;
    t)   spandimento   successivo:   l'utilizzazione   di   acque  di
vegetazione  e  di  sanse  umide  su  uno  o piu' siti di spandimento
nell'anno successivo al primo spandimento;
    u)   stallatico:   gli  escrementi  e/o  l'urina  di  animali  di
allevamento,  con  o  senza  lettiera,  o  il  guano,  non trattati o
trattati;
    v)  stoccaggio di acque reflue agroalimentari: limitatamente alle
acque  destinate all'utilizzazione agronomica il deposito delle acque
reflue agroalimentari;
    w)  titolare  del  sito  di'  spandimento:  il  proprietario o il
conduttore del sito di spandimento;
    x)  trattamento: qualsiasi operazione, limitatamente alle acque e
materie   destinate   all'utilizzazione   agronomica,   compreso   lo
stoccaggio,  atta  a modificare le caratteristiche degli effluenti di
allevamento, al fine di migliorare la loro utilizzazione agronomica e
contribuire a ridurre i rischi igienico-sanitari;
    z)  zone  vulnerabili:  le zone vulnerabili ai nitrati di origine
agricola come identificate dalle disposizioni della Regione Toscana.