Art. 2. Definizioni 1. Fatte salve le definizioni della parte III del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (norme in materia ambientale), di seguito denominato «decreto legislativo», e della legge regionale ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si intende per: a) accumuli di letami: depositi temporanei di letami idonei all'impiego, effettuati in prossimita' e/o sui terreni destinati all'utilizzazione, cosi' come previsto dall'art. 27; b) acque di vegetazione: le acque residuate dalla lavorazione meccanica delle olive che non hanno subito alcun trattamento ne' ricevuto alcun additivo, le acque per la diluizione delle paste e le acque per la lavatura della parte interna degli impianti della linea di lavorazione; c) area aziendale omogenea: porzione della superficie aziendale uniforme per caratteristiche quali ad esempio quelle dei suoli, avvicendamenti colturali, tecniche colturali, rese colturali, dati meteorologici e livello di vulnerabilita' individuato dalla cartografia regionale delle zone vulnerabili ai nitrati; d) aziende, allevamenti e contenitori di stoccaggio esistenti: ai fini dell'utilizzazione agronomica di cui al presente regolamento si intendono quelli in esercizio alla data di entrata in vigore dello stesso; e) consistenza dell'allevamento: il numero di capi mediamente presenti nell'allevamento; f) destinatario: il soggetto che riceve gli effluenti per l'utilizzazione agronomica su terreni di cui detiene il titolo d'uso; g) distanza dall'inizio dell'arenile: si intende la distanza misurata a partire dalla prima duna fissa vegetata da piante arboree per gli arenili marini. Per i laghi a partire dal limite dell'area di massimo invaso ed ove sia presente un arenile dal termine dello stesso verso terra; h) distanza dalle sponde dei corsi d'acqua: si intende la distanza dai corpi idrici, come identificati dall'art. 53, misurata in senso orizzontale a partire dal piede interno dell'argine del corso di acqua o, in mancanza di esso, dal ciglio di sponda del corso d'acqua; i) effluenti di allevamento palabili/non palabili: miscele di stallatico, residui alimentari, perdite di abbeverata, acque di veicolazione delle deiezioni, materiali lignocellulosici utilizzati come lettiera in grado o non in grado, se disposti in cumulo su platea, di mantenere la forma geometrica ad essi conferita; j) fertirrigazione: l'applicazione al suolo effettuata mediante l'abbinamento dell'adacquamento con la fertilizzazione, attraverso l'addizione controllata alle acque irrigue di quote di liquame; k) gestore: il gestore, diverso dal gestore del servizio idrico integrato (SII), di fognature pubbliche e/o di impianti di depurazione delle acque reflue; l) letami: effluenti di allevamento palabili, provenienti da allevamenti che impiegano la lettiera. Sono assimilati ai letami, se provenienti dall'attivita' di allevamento: 1) le lettiere esauste di allevamenti avicunicoli; 2) le deiezioni di avicunicoli anche non mescolate a lettiera rese palabili da processi di disidratazione naturali o artificiali che hanno luogo sia all'interno, sia all'esterno dei ricoveri; 3) le frazioni palabili, da destinare all'utilizzazione agronomica, derivanti dal trattamento di effluenti zoo-tecnici; 4) i letami, i liquami e/o i materiali ad essi assimilati, sottoposti a trattamento di disidratazione e/o compostaggio; m) liquami: effluenti di allevamento non palabili. Sono assimilati ai liquami, se provenienti dall'attivita' di allevamento: 1) i liquidi di sgrondo di materiali palabili in fase di stoccaggio e di accumuli di letame; 2) le deiezioni avicole e cunicole non mescolate a lettiera se non incluse nella lettera I) punto 2; 3) le frazioni non palabili, da destinare all'utilizzazione agronomica, derivanti da trattamenti. di effluenti zootecnici; 4) i liquidi di sgrondo dei foraggi insilati; 5) le acque di lavaggio di strutture, attrezzature ed impianti zootecnici, se mescolate ai liquami definiti alla presente lettera qualora destinate ad utilizzo agronomico; n) nuovi contenitori di stoccaggio ai fini dell'utilizzazione agronomica: i contenitori posti in esercizio dopo l'entrata in vigore del presente regolamento; o) piano di emergenza: piano delle attivita' e delle azioni per il contenimento e la riduzione dei rischi ambientali derivanti da fatti accidentali e/o ad eventi programmati straordinari connessi all'esercizio degli impianti; p) primo spandimento: si considerano primi spandimenti gli spandimenti di acque di vegetazione effettuati dopo il 21 ottobre 2006 in conformita' con la normativa vigente; q) sanse umide: le sanse provenienti dalla lavorazione delle olive e costituite dalle acque e dalla parte fibrosa di frutto e dai frammenti di nocciolo; r) sito di spandimento: una o piu' particelle catastali o parti di esse omogenee per caratteristiche pedogeomorfologiche, idrologiche ed agro ambientali, su cui si effettua lo spandimento; s) sondaggio: perforazioni, di diametro relativamente piccolo, per l'effettuazione di indagini sulle caratteristiche del suolo e sottosuolo; t) spandimento successivo: l'utilizzazione di acque di vegetazione e di sanse umide su uno o piu' siti di spandimento nell'anno successivo al primo spandimento; u) stallatico: gli escrementi e/o l'urina di animali di allevamento, con o senza lettiera, o il guano, non trattati o trattati; v) stoccaggio di acque reflue agroalimentari: limitatamente alle acque destinate all'utilizzazione agronomica il deposito delle acque reflue agroalimentari; w) titolare del sito di' spandimento: il proprietario o il conduttore del sito di spandimento; x) trattamento: qualsiasi operazione, limitatamente alle acque e materie destinate all'utilizzazione agronomica, compreso lo stoccaggio, atta a modificare le caratteristiche degli effluenti di allevamento, al fine di migliorare la loro utilizzazione agronomica e contribuire a ridurre i rischi igienico-sanitari; z) zone vulnerabili: le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola come identificate dalle disposizioni della Regione Toscana.