Art. 20. Trattamenti appropriati recapitanti in acque superficiali 1. Sono ritenuti trattamenti appropriati per lo scarico in acque superficiali interne i trattamenti elencati all'allegato 3, tabella 2 del presente regolamento. 2. Sono ritenuti trattamenti appropriati per lo scarico in acque superficiali marino costiere i trattamenti elencati all'allegato 3, tabella 3 del presente regolamento. 3. Per gli impianti di nuova realizzazione sono da privilegiare, tra i trattamenti individuati nell'allegato 3, tabelle 2 e 3 del presente regolamento, le tipologie impiantistiche che: a) riducono al minor livello possibile le risorse energetiche necessarie al funzionamento dell'impianto; b) presentano il minor impatto paesaggistico ed eventualmente riqualificano aree degradate; c) offrono prestazioni depurative utili ad un eventuale riuso delle acque; d) contribuiscono, nel caso di scarico in acque interne, al mantenimento del deflusso minimo garantito nel reticolo idrografico minore. 4. Dei controlli previsti dal programma di monitoraggio e gestione per gli impianti di depurazione di acque reflue urbane con oltre cento AE scaricanti in acque destinate alla balneazione almeno un controllo e' effettuato entro il mese di febbraio di ogni anno e almeno i due terzi nel periodo compreso tra il 1° aprile ed il 30 settembre di ogni anno. L'effettuazione dei suddetti controlli deve risultare dalla documentazione di cui all'allegato 3, capo 2 del presente regolamento.