Art. 20.
      Trattamenti appropriati recapitanti in acque superficiali

   1.  Sono  ritenuti trattamenti appropriati per lo scarico in acque
superficiali interne i trattamenti elencati all'allegato 3, tabella 2
del presente regolamento.
   2.  Sono  ritenuti trattamenti appropriati per lo scarico in acque
superficiali  marino  costiere i trattamenti elencati all'allegato 3,
tabella 3 del presente regolamento.
   3.  Per  gli impianti di nuova realizzazione sono da privilegiare,
tra  i  trattamenti  individuati  nell'allegato  3, tabelle 2 e 3 del
presente regolamento, le tipologie impiantistiche che:
    a)  riducono  al  minor  livello possibile le risorse energetiche
necessarie al funzionamento dell'impianto;
    b)  presentano  il  minor  impatto paesaggistico ed eventualmente
riqualificano aree degradate;
    c)  offrono  prestazioni  depurative  utili ad un eventuale riuso
delle acque;
    d)  contribuiscono,  nel  caso  di  scarico  in acque interne, al
mantenimento  del  deflusso minimo garantito nel reticolo idrografico
minore.
   4. Dei controlli previsti dal programma di monitoraggio e gestione
per  gli  impianti  di  depurazione  di acque reflue urbane con oltre
cento  AE  scaricanti  in  acque destinate alla balneazione almeno un
controllo  e'  effettuato  entro  il  mese di febbraio di ogni anno e
almeno  i  due  terzi  nel periodo compreso tra il 1° aprile ed il 30
settembre  di  ogni anno. L'effettuazione dei suddetti controlli deve
risultare  dalla  documentazione  di  cui  all'allegato 3, capo 2 del
presente regolamento.