Art. 21.
                       Ambito di applicazione

   1.  Il  presente  titolo  in  attuazione delle disposizioni di cui
all'art. 112 del decreto legislativo e dell'art. 13, comma 1, lettera
e)  della  legge regionale disciplina le procedure e le modalita' per
l'utilizzazione agronomica:
    a) degli effluenti di allevamento;
    b)  delle  acque  di  vegetazione ai sensi dell'art. 12, commi 1,
lettera b) e 4 della legge regionale;
    c) le acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'art. 101,
comma 7, lettere a), b) e c) del decreto legislativo;
    d)   le   acque   reflue   provenienti   dalle   piccole  aziende
agroalimentari  come  individuate dal decreto ministeriale emanato ai
sensi dell'art. 112, comma 2 del decreto legislativo.
   2.  Le  acque  reflue  di  cui  al  comma  1, lettere c) e d) sono
denominate acque reflue agroalimentari.
   3.  L'utilizzazione  agronomica  degli  effluenti di allevamento e
delle   acque   reflue   agroalimentari   disciplinata  dal  presente
regolamento   e'   finalizzata   all'utilizzo   delle  acque  a  fini
fertirrigui per il recupero delle sostanze nutritive ed ammendanti.
   4.  La  mancata applicazione delle norme di cui al presente titolo
determina  l'obbligo  di smaltimento secondo le norme previste per lo
scarico di acque reflue o per lo smaltimento dei rifiuti.
   5.  Alle  acque reflue agroalimentari si applica comunque nel caso
di  loro  utilizzazione agronomica all'interno delle zone vulnerabili
quanto previsto dal presente regolamento.