Art. 21. Ambito di applicazione 1. Il presente titolo in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 112 del decreto legislativo e dell'art. 13, comma 1, lettera e) della legge regionale disciplina le procedure e le modalita' per l'utilizzazione agronomica: a) degli effluenti di allevamento; b) delle acque di vegetazione ai sensi dell'art. 12, commi 1, lettera b) e 4 della legge regionale; c) le acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'art. 101, comma 7, lettere a), b) e c) del decreto legislativo; d) le acque reflue provenienti dalle piccole aziende agroalimentari come individuate dal decreto ministeriale emanato ai sensi dell'art. 112, comma 2 del decreto legislativo. 2. Le acque reflue di cui al comma 1, lettere c) e d) sono denominate acque reflue agroalimentari. 3. L'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue agroalimentari disciplinata dal presente regolamento e' finalizzata all'utilizzo delle acque a fini fertirrigui per il recupero delle sostanze nutritive ed ammendanti. 4. La mancata applicazione delle norme di cui al presente titolo determina l'obbligo di smaltimento secondo le norme previste per lo scarico di acque reflue o per lo smaltimento dei rifiuti. 5. Alle acque reflue agroalimentari si applica comunque nel caso di loro utilizzazione agronomica all'interno delle zone vulnerabili quanto previsto dal presente regolamento.