Art. 22. Modalita' di trasporto degli effluenti di allevamento e delle acque reflue agroalimentari 1. Per il trasporto degli effluenti di allevamento e delle acque reflue agroalimentari destinati all'utilizzazione agronomica e' predisposto dall'azienda da cui si originano un documento di accompagnamento numerato progressivamente, datato e redatto in triplice copia. 2. Il documento di accompagnamento contiene le seguenti informazioni: a) gli estremi identificativi dell'azienda e/o dell'unita' locale da cui si originano gli effluenti e le acque reflue agroalimentari, costituiti da: denominazione, ragione sociale, indirizzo della sede legale e/o dell'unita' locale dell'azienda e i dati identificativi del legale rappresentante; b) le quantita' trasportate, per tipo di materiale, espresse in metri cubi; c) l'identificazione del mezzo di trasporto; d) gli estremi identificativi del destinatario e l'ubicazione del sito di spandimento; e) gli estremi della comunicazione effettuata al comune prevista ai sensi dell'art. 12, comma 2 della legge regionale. 3. Il documento di cui al comma 2 non e' predisposto nel caso in cui gli effluenti zootecnici o le acque reflue agroalimentari siano trasportate all'interno dell'azienda che le produce e le utilizza, senza percorrere strade o vie non in possesso dell'azienda stessa. 4. Il documento di cui al comma 2 non e' predisposto nel caso in cui gli effluenti zootecnici o le acque reflue agroalimentari sono conferite a un contenitore di stoccaggio, al di fuori dell'azienda che le ha prodotte. In tal caso e' predisposta e tenuta aggiornata una scheda in cui sono riportati gli estremi identificativi delle aziende, l'ubicazione del contenitore di stoccaggio e le quantita' trasportate espresse in metri cubi. Tale scheda e' redatta in duplice copia. Una copia e' conservata presso l'azienda di origine e l'altra accompagna il trasporto. 5. I documenti del presente articolo, sono conservati per tre anni presso l'unita' locale dell'azienda che le ha generate, dal trasportatore e dal titolare del sito di spandimento. Nel caso in cui i soggetti interessati coincidono parzialmente o totalmente la documentazione e' prodotta in duplice o unica copia. 6. Il trasporto delle acque reflue agroalimentari e dei liquami non palabili e' effettuato in contenitori chiusi. 7. Nel caso in cui il trasporto di letame avvenga con l'attraversamento di centri abitati e' necessario, onde evitare la diffusione di odori sgradevoli, che il letame stesso sia adeguatamente coperto.