Art. 22.
Modalita'  di  trasporto degli effluenti di allevamento e delle acque
                        reflue agroalimentari

   1.  Per  il trasporto degli effluenti di allevamento e delle acque
reflue   agroalimentari  destinati  all'utilizzazione  agronomica  e'
predisposto   dall'azienda  da  cui  si  originano  un  documento  di
accompagnamento   numerato  progressivamente,  datato  e  redatto  in
triplice copia.
   2.   Il   documento   di   accompagnamento  contiene  le  seguenti
informazioni:
    a) gli estremi identificativi dell'azienda e/o dell'unita' locale
da  cui  si originano gli effluenti e le acque reflue agroalimentari,
costituiti  da:  denominazione, ragione sociale, indirizzo della sede
legale  e/o  dell'unita'  locale dell'azienda e i dati identificativi
del legale rappresentante;
    b)  le  quantita' trasportate, per tipo di materiale, espresse in
metri cubi;
    c) l'identificazione del mezzo di trasporto;
    d) gli estremi identificativi del destinatario e l'ubicazione del
sito di spandimento;
    e)  gli estremi della comunicazione effettuata al comune prevista
ai sensi dell'art. 12, comma 2 della legge regionale.
   3.  Il  documento di cui al comma 2 non e' predisposto nel caso in
cui  gli  effluenti zootecnici o le acque reflue agroalimentari siano
trasportate  all'interno  dell'azienda  che le produce e le utilizza,
senza percorrere strade o vie non in possesso dell'azienda stessa.
   4.  Il  documento di cui al comma 2 non e' predisposto nel caso in
cui  gli  effluenti  zootecnici o le acque reflue agroalimentari sono
conferite  a  un  contenitore di stoccaggio, al di fuori dell'azienda
che  le  ha  prodotte. In tal caso e' predisposta e tenuta aggiornata
una  scheda  in  cui  sono riportati gli estremi identificativi delle
aziende,  l'ubicazione  del  contenitore di stoccaggio e le quantita'
trasportate espresse in metri cubi. Tale scheda e' redatta in duplice
copia.  Una copia e' conservata presso l'azienda di origine e l'altra
accompagna il trasporto.
   5. I documenti del presente articolo, sono conservati per tre anni
presso   l'unita'   locale  dell'azienda  che  le  ha  generate,  dal
trasportatore e dal titolare del sito di spandimento. Nel caso in cui
i  soggetti  interessati  coincidono  parzialmente  o  totalmente  la
documentazione e' prodotta in duplice o unica copia.
   6.  Il  trasporto  delle acque reflue agroalimentari e dei liquami
non palabili e' effettuato in contenitori chiusi.
   7.   Nel   caso   in  cui  il  trasporto  di  letame  avvenga  con
l'attraversamento  di  centri  abitati e' necessario, onde evitare la
diffusione   di   odori   sgradevoli,   che   il  letame  stesso  sia
adeguatamente coperto.