Art. 24.
            Divieti di utilizzazione di letami e liquami

   1. L'utilizzo dei letami e' vietato nelle seguenti situazioni:
    a) sulle superfici non interessate dall'attivita' agricola, fatta
eccezione  per  le  aree  a  verde  privato  e per le aree soggette a
recupero e ripristino ambientale;
    b)  nei  boschi  ad  esclusione  degli effluenti rilasciati dagli
animali nell'allevamento brado;
    c)  entro  5  metri  di  distanza dalle sponde dei corsi d'acqua,
fatte  salve  disposizioni  diverse  che  il  comune puo' disporre in
ragione di particolari condizioni locali;
    d) per le acque marino-costiere e quelle lacuali entro 5 metri di
distanza dall'inizio dell'arenile;
    e)  sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante,
con  frane  in  atto  e terreni saturi d'acqua; fatta eccezione per i
terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione.
    f)  in tutte le situazioni in cui l'autorita' competente provvede
ad  emettere  specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in
ordine  alla prevenzione di malattie infettive, infettive e diffusive
per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici;
    g)  dal  1°  luglio  al  31  agosto di ogni anno salvo tempestiva
lavorazione meccanica del terreno;
    h)  nelle zone di rispetto primarie delle aree di salvaguardia di
cui all'art. 18 della legge regionale n. 27 luglio 2004, n. 38 (norme
per   la   disciplina  della  ricerca,  della  coltivazione  e  della
utilizzazione  delle  acque  minerali,  di sorgente e termali) con un
minimo di 200 metri di raggio dal punto di captazione;
    i)  nelle  aree  di  salvaguardia  di cui all'art. 94 del decreto
legislativo.
   2.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma 1, lettere c) e d) non si
applicano  ai  canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o piu'
aziende,  purche' non connessi ai corpi idrici naturali, ed ai canali
arginati.
   3. L'utilizzo dei liquami, oltre che nei casi previsti nei divieti
di utilizzazione dei letami di cui al comma 1 lettere a), b), e), f),
g), h), ed i) e' vietato nelle seguenti situazioni e periodi:
    a)  su terreni con pendenza media superiore al 10 per cento salvo
quanto disposto dal comma 4;
    b) entro 10 metri dalle sponde dei corsi d'acqua;
    c)  per  le acque marino-costiere e quelle lacuali entro 10 metri
di distanza dall'inizio dell'arenile;
    d)  entro 50 metri in prossimita' dalle strade statali, regionali
e  provinciali e abitazioni esterne all'azienda agricola ad eccezione
delle  superfici  nelle  zone  a  prevalente  ed  esclusiva  funzione
agricola e le relative sotto-zone qualora il liquame venga interrato.
entro dodici ore dallo spandimento;
    e)  nei  casi  in cui i liquami possano venire a diretto contatto
con i prodotti destinati al consumo umano;
    f)  in  orticoltura,  a  coltura  presente, nonche' su colture da
frutto,  a  meno  che  il  sistema  di  distribuzione non consenta di
salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante;
    g)  dopo  l'impianto  della coltura nelle aree adibite a parchi o
giardini  pubblici,  campi  da  gioco,  utilizzate  per ricreazione o
destinate in genere ad uso pubblico;
    h)  su  colture  foraggiere  nelle  tre  settimane  precedenti lo
sfalcio del foraggio o il pascolamento.
   4.  La  distribuzione  del  liquame  nell'ambito  della superficie
oggetto di spandimento puo' avvenire per pendenze superiori al 10 per
cento  fino  ad  un  massimo  del 25 per cento rispettando almeno una
delle seguenti condizioni:
    a)  liquame  distribuito  in  almeno  due volte con intervallo di
tempo  superiore a ventiquattro ore su terreni non saturi di umidita'
utilizzando bassa pressione ed interramento entro le dodici ore dalla
distribuzione;
    b) su terreni non saturi di acqua, spargimento del liquame a raso
in  bande o superficiale a bassa pressione almeno in due frazioni con
intervallo  di tempo superiore a cinque giorni su colture seminatine,
di secondo raccolto, permanenti o prative;
    c)  vi  sia  la  presenza  di  terreno inerbito artificialmente o
naturalmente e in assenza di fenomeni di ruscellamento;
    d) siano presenti sistemazioni idrauliche agrarie e in assenza di
fenomeni di ruscellamento.
   5.  E'  vietato interrare direttamente i liquami provenienti dagli
allevamenti  oltre  i  40 centimetri di terreno al fine di ridurre il
percolamento degli elementi nutritivi verso la falda acquifera.
   6.  Le  disposizioni  di  cui  al comma 3, lettere b) e c), non si
applicano  ai  canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o piu'
aziende,  purche'  non connessi ai corpi idrici naturali ed ai canali
arginati.