Art. 24. Divieti di utilizzazione di letami e liquami 1. L'utilizzo dei letami e' vietato nelle seguenti situazioni: a) sulle superfici non interessate dall'attivita' agricola, fatta eccezione per le aree a verde privato e per le aree soggette a recupero e ripristino ambientale; b) nei boschi ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento brado; c) entro 5 metri di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua, fatte salve disposizioni diverse che il comune puo' disporre in ragione di particolari condizioni locali; d) per le acque marino-costiere e quelle lacuali entro 5 metri di distanza dall'inizio dell'arenile; e) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua; fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione. f) in tutte le situazioni in cui l'autorita' competente provvede ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infettive e diffusive per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici; g) dal 1° luglio al 31 agosto di ogni anno salvo tempestiva lavorazione meccanica del terreno; h) nelle zone di rispetto primarie delle aree di salvaguardia di cui all'art. 18 della legge regionale n. 27 luglio 2004, n. 38 (norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e della utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali) con un minimo di 200 metri di raggio dal punto di captazione; i) nelle aree di salvaguardia di cui all'art. 94 del decreto legislativo. 2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere c) e d) non si applicano ai canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o piu' aziende, purche' non connessi ai corpi idrici naturali, ed ai canali arginati. 3. L'utilizzo dei liquami, oltre che nei casi previsti nei divieti di utilizzazione dei letami di cui al comma 1 lettere a), b), e), f), g), h), ed i) e' vietato nelle seguenti situazioni e periodi: a) su terreni con pendenza media superiore al 10 per cento salvo quanto disposto dal comma 4; b) entro 10 metri dalle sponde dei corsi d'acqua; c) per le acque marino-costiere e quelle lacuali entro 10 metri di distanza dall'inizio dell'arenile; d) entro 50 metri in prossimita' dalle strade statali, regionali e provinciali e abitazioni esterne all'azienda agricola ad eccezione delle superfici nelle zone a prevalente ed esclusiva funzione agricola e le relative sotto-zone qualora il liquame venga interrato. entro dodici ore dallo spandimento; e) nei casi in cui i liquami possano venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano; f) in orticoltura, a coltura presente, nonche' su colture da frutto, a meno che il sistema di distribuzione non consenta di salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante; g) dopo l'impianto della coltura nelle aree adibite a parchi o giardini pubblici, campi da gioco, utilizzate per ricreazione o destinate in genere ad uso pubblico; h) su colture foraggiere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento. 4. La distribuzione del liquame nell'ambito della superficie oggetto di spandimento puo' avvenire per pendenze superiori al 10 per cento fino ad un massimo del 25 per cento rispettando almeno una delle seguenti condizioni: a) liquame distribuito in almeno due volte con intervallo di tempo superiore a ventiquattro ore su terreni non saturi di umidita' utilizzando bassa pressione ed interramento entro le dodici ore dalla distribuzione; b) su terreni non saturi di acqua, spargimento del liquame a raso in bande o superficiale a bassa pressione almeno in due frazioni con intervallo di tempo superiore a cinque giorni su colture seminatine, di secondo raccolto, permanenti o prative; c) vi sia la presenza di terreno inerbito artificialmente o naturalmente e in assenza di fenomeni di ruscellamento; d) siano presenti sistemazioni idrauliche agrarie e in assenza di fenomeni di ruscellamento. 5. E' vietato interrare direttamente i liquami provenienti dagli allevamenti oltre i 40 centimetri di terreno al fine di ridurre il percolamento degli elementi nutritivi verso la falda acquifera. 6. Le disposizioni di cui al comma 3, lettere b) e c), non si applicano ai canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o piu' aziende, purche' non connessi ai corpi idrici naturali ed ai canali arginati.