Art. 25.
             Trattamento degli effluenti di allevamento

   1.  I trattamenti degli effluenti di allevamento e le modalita' di
stoccaggio  sono finalizzati a garantire la protezione dell'ambiente,
la  sicurezza  igienico  sanitaria  e la corretta gestione agronomica
degli   effluenti  stessi  rendendoli  disponibili  all'utilizzo  nei
periodi  piu'  idonei  sotto il profilo agronomico e nelle condizioni
piu' adatte per l'utilizzazione.
   2. L'elenco dei trattamenti indicativi funzionati a per-seguire le
finalita'  di  cui al comma 1 e' riportato nell'allegato 1, tabella 1
del  decreto  del  presidente della giunta regionale n. 32/R/2006. E'
consentito  l'utilizzo  di tipologie di trattamento diverse da quelle
indicate  nella sopra citata tabella purche' garantiscano prestazioni
non inferiori a quelle dei trattamenti di cui alla citata tabella 1.
   3.  I trattamenti non devono comportare l'addizione agli effluenti
di  sostanze  potenzialmente  dannose  per  il suolo, le colture, gli
animali e l'uomo in ragione della loro natura e/o concentrazione.