Art. 25. Trattamento degli effluenti di allevamento 1. I trattamenti degli effluenti di allevamento e le modalita' di stoccaggio sono finalizzati a garantire la protezione dell'ambiente, la sicurezza igienico sanitaria e la corretta gestione agronomica degli effluenti stessi rendendoli disponibili all'utilizzo nei periodi piu' idonei sotto il profilo agronomico e nelle condizioni piu' adatte per l'utilizzazione. 2. L'elenco dei trattamenti indicativi funzionati a per-seguire le finalita' di cui al comma 1 e' riportato nell'allegato 1, tabella 1 del decreto del presidente della giunta regionale n. 32/R/2006. E' consentito l'utilizzo di tipologie di trattamento diverse da quelle indicate nella sopra citata tabella purche' garantiscano prestazioni non inferiori a quelle dei trattamenti di cui alla citata tabella 1. 3. I trattamenti non devono comportare l'addizione agli effluenti di sostanze potenzialmente dannose per il suolo, le colture, gli animali e l'uomo in ragione della loro natura e/o concentrazione.