Art. 26.
Caratteristiche   dello  stoccaggio  e  dell'accumulo  dei  materiali
                       palabili e non palabili

   1.  Gli  effluenti  destinati  all'utilizzazione agronomica devono
essere raccolti in contenitori per lo stoccaggio dimensionati secondo
le  esigenze  colturali  e  con capacita' sufficiente a contenere gli
effluenti  prodotti nei periodi in cui l'impiego agricolo e' limitato
o impedito da motivazioni agronomiche, climatiche o normative tali da
garantire almeno le capacita' di stoccaggio indicate nell'allegato 4,
capo II del presente regolamento.
   2.  Lo  stoccaggio dei materiali palabili deve avvenire secondo le
modalita'  e  i  criteri  di cui all'allegato 4, capo II del presente
regolamento.
   3. I liquidi di sgrondo dei materiali palabili vengono assimilati,
per  quanto  riguarda  il  periodo  di  stoccaggio,  ai materiali non
palabili   come  trattati  all'allegato  4,  capo  III  del  presente
regolamento.
   4.  Lo stoccaggio dei materiali non palabili deve avvenire secondo
le  modalita'  e criteri di cui all'allegato 4, capo III del presente
regolamento.
   5. I contenitori esistenti per i materiali palabili e non palabili
devono essere adeguati entro il 31 dicembre 2010.