Art. 26. Caratteristiche dello stoccaggio e dell'accumulo dei materiali palabili e non palabili 1. Gli effluenti destinati all'utilizzazione agronomica devono essere raccolti in contenitori per lo stoccaggio dimensionati secondo le esigenze colturali e con capacita' sufficiente a contenere gli effluenti prodotti nei periodi in cui l'impiego agricolo e' limitato o impedito da motivazioni agronomiche, climatiche o normative tali da garantire almeno le capacita' di stoccaggio indicate nell'allegato 4, capo II del presente regolamento. 2. Lo stoccaggio dei materiali palabili deve avvenire secondo le modalita' e i criteri di cui all'allegato 4, capo II del presente regolamento. 3. I liquidi di sgrondo dei materiali palabili vengono assimilati, per quanto riguarda il periodo di stoccaggio, ai materiali non palabili come trattati all'allegato 4, capo III del presente regolamento. 4. Lo stoccaggio dei materiali non palabili deve avvenire secondo le modalita' e criteri di cui all'allegato 4, capo III del presente regolamento. 5. I contenitori esistenti per i materiali palabili e non palabili devono essere adeguati entro il 31 dicembre 2010.