Art. 28. Criteri generali per l'utilizzazione delle acque reflue agroalimentari 1. L'utilizzazione agronomica delle acque reflue agroalimentari deve essere comunicata dal legale rappresentante dell'azienda al comune nel quale ricade il centro aziendale almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'attivita', presentando la comunicazione semplificata di cui all'allegato 4, capo V. 2. L'utilizzazione agronomica delle acque reflue agroalimentari e' consentita purche' siano garantiti: a) la tutela dei corpi idrici e, per gli stessi, il non pregiudizio del raggiungimento degli obiettivi di qualita' di cui al titolo II della parte III del decreto legislativo; b) l'effetto concimante e/o ammendante e/o irriguo sul suolo e la commisurazione della quantita' di azoto efficiente e di acqua applicata ai fabbisogni quantitativi e temporali delle colture; c) l'esclusione delle acque derivanti dal lavaggio degli spazi esterni non connessi al ciclo produttivo; d) l'esclusione, per il settore vitivinicolo, delle acque derivanti da processi enologici speciali come ferrocianurazione e desolforazione dei mosti muti, produzione di mosti concentrati e mosti concentrati rettificati; e) l'esclusione, per il settore lattiero-caseario, nelle aziende che trasformano un quantitativo di latte superiore a 100.000 litri all'anno del siero di latte, del latticello, della scotta e delle acque di processo delle paste filate; f) il rispetto delle norme igienico-sanitarie, di tutela ambientale ed urbanistiche. 3. La scelta delle tecniche di distribuzione deve tenere conto delle caratteristiche idrogeologiche, geomorfologiche e pedologiche del sito, delle condizioni del suolo, del tipo di acqua, delle colture praticate e della loro fase vegetativa. La tecnica prescelta deve comunque assicurare: a) il contenimento della formazione e diffusione, per deriva, di aerosol verso aree non interessate da attivita' agricola, comprese le abitazioni isolate e le vie pubbliche di traffico veicolare; b) la prevenzione del rischio di ruscellamento, di lisciviazione e di percolazione dei nutrienti nei corpi idrici sotterranei; c) la formazione di odori sgradevoli; d) l'elevata utilizzazione degli elementi nutritivi; e) l'uniformita' di applicazione delle acque di cui al presente articolo. 4. La distribuzione delle acque reflue agroalimentari deve essere realizzata ai fini del massimo contenimento della lisciviazione dei nitrati al di sotto delle radici e dei rischi di ruscellamento di composti azotati attraverso una valutazione dell'umidita' del suolo. 5. Nel caso di utilizzazione agronomica delle acque reflue agroalimentari al di fuori del periodo di durata della coltura principale nei suoli soggetti a forte erosione, la fertirrigazione puo' essere effettuata solo ove sia garantita una copertura dei suoli tramite vegetazione spontanea, colture intercalari o colture di copertura o, in alternativa, altre pratiche colturali atte a ridurre la lisciviazione dei nitrati. 6. Le dosi di applicazione, non superiori ad un terzo del fabbisogno irriguo delle colture e indicate nella comunicazione di cui all'allegato 4, capo V del presente regolamento e le epoche di distribuzione delle acque reflue devono essere finalizzate a massimizzare l'efficienza dell'acqua e dell'azoto in funzione del fabbisogno delle colture, cosi' come definito per gli effluenti di allevamento come risultanti dalla tabella di cui all'allegato 4, capo VI del presente regolamento relativa ai fabbisogni irrigui regionali. 7. L'utilizzazione agronomica delle acque reflue agroalimentari deve avvenire con metodi irrigui che assicurano un'elevata efficienza distributiva dell'acqua applicando per ogni intervento volumi adeguati a riportare alla capacita' idrica di campo lo strato di terreno maggiormente esplorato dalle radici della coltura, al fine di limitare le perdite dal sistema suolo-pianta. 8. L'utilizzazione agronomica delle acque reflue agroalimentari deve avvenire previa verifica del livello di salinita' delle acque reflue rispetto al livello di salinita' dei terreni, in particolare in aree soggette a salinizzazione delle falde. 9. Alle acque reflue agroalimentari si applicano i divieti di utilizzazione gia' previsti per gli effluenti di allevamento all'art. 24, comma 3. 10. Per l'ubicazione dei contenitori di stoccaggio e di trattamento delle acque reflue agroalimentari devono essere esaminate le condizioni locali di accettabilita' per i manufatti adibiti allo stoccaggio in relazione ai seguenti parametri: a) distanza dai centri abitati; b) fascia di rispetto da strade, autostrade, ferrovie e confini di proprieta'. 11. I contenitori ove avvengono lo stoccaggio ed il trattamento delle acque reflue agroalimentari devono rispettare le disposizioni di cui all'allegato 4, capo VI del presente regolamento.