Art. 28.
Criteri    generali    per   l'utilizzazione   delle   acque   reflue
                           agroalimentari

   1.  L'utilizzazione  agronomica  delle acque reflue agroalimentari
deve  essere  comunicata  dal  legale  rappresentante dell'azienda al
comune  nel  quale  ricade  il  centro aziendale almeno trenta giorni
prima   dell'inizio   dell'attivita',  presentando  la  comunicazione
semplificata di cui all'allegato 4, capo V.
   2. L'utilizzazione agronomica delle acque reflue agroalimentari e'
consentita purche' siano garantiti:
    a)  la  tutela  dei  corpi  idrici  e,  per  gli  stessi,  il non
pregiudizio  del raggiungimento degli obiettivi di qualita' di cui al
titolo II della parte III del decreto legislativo;
    b) l'effetto concimante e/o ammendante e/o irriguo sul suolo e la
commisurazione  della  quantita'  di  azoto  efficiente  e  di  acqua
applicata ai fabbisogni quantitativi e temporali delle colture;
    c)  l'esclusione  delle  acque derivanti dal lavaggio degli spazi
esterni non connessi al ciclo produttivo;
    d)   l'esclusione,  per  il  settore  vitivinicolo,  delle  acque
derivanti  da  processi  enologici  speciali come ferrocianurazione e
desolforazione  dei  mosti  muti,  produzione  di mosti concentrati e
mosti concentrati rettificati;
    e)  l'esclusione, per il settore lattiero-caseario, nelle aziende
che  trasformano  un  quantitativo di latte superiore a 100.000 litri
all'anno  del  siero  di  latte, del latticello, della scotta e delle
acque di processo delle paste filate;
    f)   il   rispetto  delle  norme  igienico-sanitarie,  di  tutela
ambientale ed urbanistiche.
   3.  La  scelta  delle  tecniche di distribuzione deve tenere conto
delle  caratteristiche  idrogeologiche, geomorfologiche e pedologiche
del  sito,  delle  condizioni  del  suolo,  del  tipo di acqua, delle
colture  praticate e della loro fase vegetativa. La tecnica prescelta
deve comunque assicurare:
    a)  il contenimento della formazione e diffusione, per deriva, di
aerosol verso aree non interessate da attivita' agricola, comprese le
abitazioni isolate e le vie pubbliche di traffico veicolare;
    b)  la prevenzione del rischio di ruscellamento, di lisciviazione
e di percolazione dei nutrienti nei corpi idrici sotterranei;
    c) la formazione di odori sgradevoli;
    d) l'elevata utilizzazione degli elementi nutritivi;
    e)  l'uniformita'  di applicazione delle acque di cui al presente
articolo.
   4.  La distribuzione delle acque reflue agroalimentari deve essere
realizzata  ai  fini del massimo contenimento della lisciviazione dei
nitrati  al  di  sotto  delle radici e dei rischi di ruscellamento di
composti azotati attraverso una valutazione dell'umidita' del suolo.
   5.  Nel  caso  di  utilizzazione  agronomica  delle  acque  reflue
agroalimentari  al  di  fuori  del  periodo  di  durata della coltura
principale  nei  suoli  soggetti a forte erosione, la fertirrigazione
puo' essere effettuata solo ove sia garantita una copertura dei suoli
tramite  vegetazione  spontanea,  colture  intercalari  o  colture di
copertura  o, in alternativa, altre pratiche colturali atte a ridurre
la lisciviazione dei nitrati.
   6.  Le  dosi  di  applicazione,  non  superiori  ad  un  terzo del
fabbisogno  irriguo  delle  colture e indicate nella comunicazione di
cui  all'allegato  4,  capo V del presente regolamento e le epoche di
distribuzione   delle   acque  reflue  devono  essere  finalizzate  a
massimizzare  l'efficienza  dell'acqua  e  dell'azoto in funzione del
fabbisogno  delle  colture,  cosi' come definito per gli effluenti di
allevamento come risultanti dalla tabella di cui all'allegato 4, capo
VI del presente regolamento relativa ai fabbisogni irrigui regionali.
   7.  L'utilizzazione  agronomica  delle acque reflue agroalimentari
deve avvenire con metodi irrigui che assicurano un'elevata efficienza
distributiva   dell'acqua   applicando  per  ogni  intervento  volumi
adeguati  a  riportare  alla  capacita'  idrica di campo lo strato di
terreno maggiormente esplorato dalle radici della coltura, al fine di
limitare le perdite dal sistema suolo-pianta.
   8.  L'utilizzazione  agronomica  delle acque reflue agroalimentari
deve  avvenire  previa  verifica del livello di salinita' delle acque
reflue  rispetto  al livello di salinita' dei terreni, in particolare
in aree soggette a salinizzazione delle falde.
   9.  Alle  acque  reflue  agroalimentari  si applicano i divieti di
utilizzazione gia' previsti per gli effluenti di allevamento all'art.
24, comma 3.
   10.   Per   l'ubicazione   dei  contenitori  di  stoccaggio  e  di
trattamento delle acque reflue agroalimentari devono essere esaminate
le  condizioni  locali di accettabilita' per i manufatti adibiti allo
stoccaggio in relazione ai seguenti parametri:
    a) distanza dai centri abitati;
    b)  fascia  di rispetto da strade, autostrade, ferrovie e confini
di proprieta'.
   11.  I  contenitori  ove avvengono lo stoccaggio ed il trattamento
delle  acque  reflue agroalimentari devono rispettare le disposizioni
di cui all'allegato 4, capo VI del presente regolamento.