Art. 3.
              Attivita' di controllo delle acque reflue

   1.  Le  province,  i  comuni e le autorita' di ambito territoriale
ottimale  (di seguito denominate AATO) di cui alla legge regionale 21
luglio  1995,  n. 81 (norme di attuazione della legge 5 gennaio 1994,
n.  36  «Disposizioni in materia di risorse idriche»), nella sede del
comitato  provinciale  di  cui  all'art.  17 della legge regionale 18
aprile  1995,  n.  66  (istituzione  dell'agenzia  regionale  per  la
protezione  ambientale  della  Toscana),  definiscono,  d'intesa  con
l'agenzia  regionale  per  la protezione ambientale della Toscana (di
seguito   denominata  ARPAT),  il  programma  di  monitoraggio  degli
scarichi  di  propria  competenza che l'ARPAT e' tenuta ad attuare ai
sensi dell'art. 3 della legge regionale.
   2. II programma di monitoraggio di cui al comma 1 assicura in via.
prioritaria  il  controllo  degli  scarichi in relazione all'impatto,
diretto  o  indiretto,  degli  stessi  rispetto  al  raggiungimento o
mantenimento  degli  obiettivi di qualita' ambientale o per specifica
destinazione dei corpi idrici.
   3.  La  provincia,  per  gli  scarichi  di  acque  reflue  urbane,
definisce  le  condizioni,  le  modalita' e i criteri da inserire nei
protocolli   di   autocontrollo  eventualmente  sottoscritti  di  cui
all'allegato  1  al  presente  regolamento.  Le  determinazioni della
provincia  sono  recepite  nel protocollo di monitoraggio che l'ARPAT
definisce  con il gestore unico del SII di cui al decreto legislativo
e  alla  legge  regionale n. 81/1995 o, fino alla sua attuazione, con
l'attuale gestore della pubblica fognatura e della depurazione.
   4.  L'ARPAT  annualmente  elabora  un  rapporto  sul risultato dei
programmi  di  controllo  e  lo  invia  ai gestori del SII, agli enti
competenti al controllo ed alla giunta regionale.