Art. 3. Attivita' di controllo delle acque reflue 1. Le province, i comuni e le autorita' di ambito territoriale ottimale (di seguito denominate AATO) di cui alla legge regionale 21 luglio 1995, n. 81 (norme di attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 «Disposizioni in materia di risorse idriche»), nella sede del comitato provinciale di cui all'art. 17 della legge regionale 18 aprile 1995, n. 66 (istituzione dell'agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana), definiscono, d'intesa con l'agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (di seguito denominata ARPAT), il programma di monitoraggio degli scarichi di propria competenza che l'ARPAT e' tenuta ad attuare ai sensi dell'art. 3 della legge regionale. 2. II programma di monitoraggio di cui al comma 1 assicura in via. prioritaria il controllo degli scarichi in relazione all'impatto, diretto o indiretto, degli stessi rispetto al raggiungimento o mantenimento degli obiettivi di qualita' ambientale o per specifica destinazione dei corpi idrici. 3. La provincia, per gli scarichi di acque reflue urbane, definisce le condizioni, le modalita' e i criteri da inserire nei protocolli di autocontrollo eventualmente sottoscritti di cui all'allegato 1 al presente regolamento. Le determinazioni della provincia sono recepite nel protocollo di monitoraggio che l'ARPAT definisce con il gestore unico del SII di cui al decreto legislativo e alla legge regionale n. 81/1995 o, fino alla sua attuazione, con l'attuale gestore della pubblica fognatura e della depurazione. 4. L'ARPAT annualmente elabora un rapporto sul risultato dei programmi di controllo e lo invia ai gestori del SII, agli enti competenti al controllo ed alla giunta regionale.