Art. 31. Comunicazione ai fini dello spandimento delle acque di vegetazione e delle sanse umide 1. La comunicazione di cui all'art. 3 della legge n. 574/1996 deve essere presentata al comune in cui ricade il sito di spandimento dal legale rappresentante del frantoio che le produce e intende avviare allo spandimento, sul terreno ad uso agricolo, le acque di vegetazione e/o le sanse umide. 2. La comunicazione di cui al comma 1e' presentata ogni anno almeno trenta giorni prima dell'inizio dello spandimento. 3. La comunicazione per il primo spandimento contiene i dati indicati nell'allegato 4, capo VII, sezione 7.1 e la relazione tecnica con i dati di cui all'allegato 4, capo VII, sezione 7. 2 del presente regolamento. 4. La comunicazione per gli spandimenti successivi al primo contiene: a) i dati di cui all'allegato 4, capo VII, sezione 7.1, lettere A e B e i dati di cui alla lettera C solo nel caso in cui siano intervenute variazioni; b) i dati di cui all'allegato 4, capo IV, sezione 7.2 solo nel caso in cui siano intervenute variazioni. Se le variazioni interessano il punto 5 della lettera A o i punti a), b) e c) della lettera B possono essere comunicate ad integrazione dei dati di cui alla lettera a) di questo comma. 5. Per i frantoi aventi capacita' effettiva di lavorazione uguale od inferiore a due tonnellate di olive nelle otto ore, la comunicazione per il primo spandimento contiene le informazioni di cui all'allegato 4, capo VII, sezione 7.1 escluse quelle al punto D, lettera a), n. 4 e al punto D, lettera b) e lettera c). La comunicazione per gli spandimenti successivi al primo contieni i dati di cui al comma 4, lettera a). 6. Il comune entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione trasmette una copia della stessa all'ARPAT per la verifica periodica delle operazioni di spandi mento di cui dell'art. 9 della legge n. 574/1996. 7. Il comune sulla base delle informazioni contenute nella comunicazione puo' impartire specifiche prescrizioni ivi inclusa la riduzione dei limiti di accettabilita' di cinquanta metri cubi per ettaro di superficie interessata nel periodo di un anno per le acque di vegetazione provenienti da frantoi a ciclo tradizionale e di ottanta metri cubi per ettaro di superficie interessata nel periodo di un anno per le acque di vegetazione provenienti da frantoi a ciclo continuo come previsti dall'art. 2 della legge n. 574/1996.