Art. 31.
Comunicazione  ai fini dello spandimento delle acque di vegetazione e
                          delle sanse umide

   1. La comunicazione di cui all'art. 3 della legge n. 574/1996 deve
essere  presentata al comune in cui ricade il sito di spandimento dal
legale  rappresentante  del frantoio che le produce e intende avviare
allo   spandimento,   sul  terreno  ad  uso  agricolo,  le  acque  di
vegetazione e/o le sanse umide.
   2.  La  comunicazione  di  cui  al  comma 1e' presentata ogni anno
almeno trenta giorni prima dell'inizio dello spandimento.
   3.  La  comunicazione  per  il  primo  spandimento contiene i dati
indicati  nell'allegato  4,  capo  VII,  sezione  7.1  e la relazione
tecnica  con i dati di cui all'allegato 4, capo VII, sezione 7. 2 del
presente regolamento.
   4.  La  comunicazione  per  gli  spandimenti  successivi  al primo
contiene:
    a) i dati di cui all'allegato 4, capo VII, sezione 7.1, lettere A
e  B  e  i  dati  di  cui  alla  lettera C solo nel caso in cui siano
intervenute variazioni;
    b)  i  dati  di cui all'allegato 4, capo IV, sezione 7.2 solo nel
caso   in   cui   siano  intervenute  variazioni.  Se  le  variazioni
interessano  il  punto  5 della lettera A o i punti a), b) e c) della
lettera  B  possono essere comunicate ad integrazione dei dati di cui
alla lettera a) di questo comma.
   5.  Per i frantoi aventi capacita' effettiva di lavorazione uguale
od   inferiore   a  due  tonnellate  di  olive  nelle  otto  ore,  la
comunicazione  per  il  primo spandimento contiene le informazioni di
cui  all'allegato 4, capo VII, sezione 7.1 escluse quelle al punto D,
lettera  a),  n.  4  e  al  punto  D,  lettera  b)  e  lettera c). La
comunicazione per gli spandimenti successivi al primo contieni i dati
di cui al comma 4, lettera a).
   6.   Il   comune   entro   dieci   giorni  dal  ricevimento  della
comunicazione  trasmette  una  copia  della  stessa  all'ARPAT per la
verifica  periodica delle operazioni di spandi mento di cui dell'art.
9 della legge n. 574/1996.
   7.  Il  comune  sulla  base  delle  informazioni  contenute  nella
comunicazione  puo'  impartire specifiche prescrizioni ivi inclusa la
riduzione  dei  limiti  di accettabilita' di cinquanta metri cubi per
ettaro  di superficie interessata nel periodo di un anno per le acque
di  vegetazione  provenienti  da  frantoi  a  ciclo tradizionale e di
ottanta  metri  cubi per ettaro di superficie interessata nel periodo
di un anno per le acque di vegetazione provenienti da frantoi a ciclo
continuo come previsti dall'art. 2 della legge n. 574/1996.