Art. 32. Modalita' e tempi di spandimento delle acque di vegetazione e delle sanse umide 1. Lo spandimento delle acque di vegetazione e delle sanse umide deve essere praticato nel rispetto di criteri generali di migliore utilizzazione delle sostanze nutritive ed ammendanti e dell'acqua in esse contenuta tenuto conto delle caratteristiche pedogeomorfologiche, idrologiche ed agro ambientali del sito e delle norme igienico-sanitarie, di tutela ambientale ed urbanistiche. 2. Lo spandimento delle acque di vegetazione e delle sanse umide deve essere realizzato assicurando una idonea distribuzione ed incorporazione delle sostanze sui terreni in modo da non mettere in pericolo l'approvvigionamento idrico e nuocere alle risorse viventi ed al sistema ecologico. In particolare, lo spandimento si intende realizzato in modo tecnicamente corretto solo nel caso di distribuzione uniforme del carico idraulico sull'intera superficie dei terreni in modo da evitare fenomeni di ruscellamento. 3. Lo spandimento delle acque di vegetazione e delle sanse umide deve essere concluso entro il 31 marzo di ogni anno salvo deroga concessa dal comune ove ricade il sito di spandimento. La deroga puo' essere concessa su richiesta motivata del legale rappresentante del frantoio. Il comune puo' concedere la deroga disponendo che il periodo massimo per lo spandimento non puo' superare la data del 15 maggio e dando le eventuali prescrizioni a tutela dell'ambiente e della salute.