Art. 32.
Modalita'  e  tempi di spandimento delle acque di vegetazione e delle
                             sanse umide

   1.  Lo  spandimento delle acque di vegetazione e delle sanse umide
deve  essere  praticato  nel rispetto di criteri generali di migliore
utilizzazione  delle sostanze nutritive ed ammendanti e dell'acqua in
esse     contenuta     tenuto     conto     delle     caratteristiche
pedogeomorfologiche,  idrologiche ed agro ambientali del sito e delle
norme igienico-sanitarie, di tutela ambientale ed urbanistiche.
   2.  Lo  spandimento delle acque di vegetazione e delle sanse umide
deve  essere  realizzato  assicurando  una  idonea  distribuzione  ed
incorporazione  delle  sostanze sui terreni in modo da non mettere in
pericolo  l'approvvigionamento  idrico e nuocere alle risorse viventi
ed  al  sistema  ecologico. In particolare, lo spandimento si intende
realizzato   in   modo   tecnicamente   corretto  solo  nel  caso  di
distribuzione  uniforme  del  carico idraulico sull'intera superficie
dei terreni in modo da evitare fenomeni di ruscellamento.
   3.  Lo  spandimento delle acque di vegetazione e delle sanse umide
deve  essere  concluso  entro  il  31 marzo di ogni anno salvo deroga
concessa dal comune ove ricade il sito di spandimento. La deroga puo'
essere  concessa  su richiesta motivata del legale rappresentante del
frantoio.  Il  comune  puo'  concedere  la  deroga  disponendo che il
periodo  massimo  per lo spandimento non puo' superare la data del 15
maggio  e  dando  le  eventuali prescrizioni a tutela dell'ambiente e
della salute.