Art. 33. Divieti di spandimento delle acque di vegetazione e delle sanse umide 1. Fatti salvi i divieti previsti dalla legge n. 574/96 e' vietato lo spandimento su terreni non adibiti ad uso agricolo, delle acque di vegetazione e delle sanse umide: a) entro 10 metri dai corsi d'acqua, dai laghi e dalle acque marino costiere e di transizione a partire dalle sponde e dagli inghiottitoi e doline nonche' dalle sponde dei corsi d'acqua, ove non diversamente specificato dagli strumenti di pianificazione; b) entro 20 metri dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali significativi cosi' come definiti dalla deliberazione del consiglio regionale 25 gennaio 2005, n. 6 (approvazione del piano di tutela delle acque); c) entro 20 metri dalle zone umide individuate ai sensi della convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971; d) entro 200 metri dalle abitazioni poste nel centro abitato cosi come definito dall'art. 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada); e) sui terreni con pendenza superiore al 15 per cento privi di sistemazione idraulico-agraria; f) nei boschi; g) nei giardini ed aree di uso pubblico; h) nelle zone di rispetto primarie delle aree di salvaguardia di cui all'art. 18 della legge regionale n. 38/2004 con un minimo di 200 metri di raggio dal punto di captazione e nelle aree di salvaguardia di cui all'art. 94 del decreto legislativo; i) nelle aree di cava; j) nei terreni investiti da colture orticole in atto; k) nei terreni in cui siano localizzate falde che possono venire a contatto con le acque di percolazione del suolo e comunque nei terreni in cui siano localizzate falde site ad una profondita' inferiore a 10 metri; 1) nei terreni gelati, innevati, saturi d'acqua e inondati. 2. La distribuzione delle acque di vegetazione e delle sanse umide e' consentita su terreni con pendenza compresa tra il 15 per cento al 25 per cento se si verifica almeno una delle seguenti condizioni: a) si utilizzino mezzi che contemporaneamente distribuiscono ed interrano le acque di vegetazione e le sanse umide; b) vi sia la presenza di terreno inerbito artificialmente o naturalmente; c) siano presenti sistemazioni idrauliche agrarie; d) non dia origine a fenomeni di ruscellamento.