Art. 33.
Divieti di spandimento delle acque di vegetazione e delle sanse umide

   1. Fatti salvi i divieti previsti dalla legge n. 574/96 e' vietato
lo spandimento su terreni non adibiti ad uso agricolo, delle acque di
vegetazione e delle sanse umide:
    a)  entro  10  metri  dai  corsi d'acqua, dai laghi e dalle acque
marino  costiere  e  di  transizione  a  partire dalle sponde e dagli
inghiottitoi e doline nonche' dalle sponde dei corsi d'acqua, ove non
diversamente specificato dagli strumenti di pianificazione;
    b)  entro  20  metri  dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali
significativi  cosi'  come definiti dalla deliberazione del consiglio
regionale  25  gennaio  2005,  n. 6 (approvazione del piano di tutela
delle acque);
    c)  entro  20  metri  dalle zone umide individuate ai sensi della
convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971;
    d) entro 200 metri dalle abitazioni poste nel centro abitato cosi
come  definito dall'art. 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285 (nuovo codice della strada);
    e)  sui  terreni  con pendenza superiore al 15 per cento privi di
sistemazione idraulico-agraria;
    f) nei boschi;
    g) nei giardini ed aree di uso pubblico;
    h)  nelle zone di rispetto primarie delle aree di salvaguardia di
cui all'art. 18 della legge regionale n. 38/2004 con un minimo di 200
metri  di raggio dal punto di captazione e nelle aree di salvaguardia
di cui all'art. 94 del decreto legislativo;
    i) nelle aree di cava;
    j) nei terreni investiti da colture orticole in atto;
    k)  nei terreni in cui siano localizzate falde che possono venire
a  contatto  con  le  acque  di percolazione del suolo e comunque nei
terreni  in  cui  siano  localizzate  falde  site  ad una profondita'
inferiore a 10 metri;
    1) nei terreni gelati, innevati, saturi d'acqua e inondati.
   2. La distribuzione delle acque di vegetazione e delle sanse umide
e' consentita su terreni con pendenza compresa tra il 15 per cento al
25 per cento se si verifica almeno una delle seguenti condizioni:
   a)  si  utilizzino  mezzi che contemporaneamente distribuiscono ed
interrano le acque di vegetazione e le sanse umide;
   b)  vi  sia  la  presenza  di  terreno  inerbito artificialmente o
naturalmente;
   c) siano presenti sistemazioni idrauliche agrarie;
   d) non dia origine a fenomeni di ruscellamento.