Art. 34.
Modalita'  di  stoccaggio  delle  acque  di vegetazione e delle sanse
                                umide

   1.  Nelle  fasi  di  stoccaggio delle acque di vegetazione e delle
sanse  umide e' vietata la miscelazione delle stesse con effluenti di
allevamento,  acque reflue agroalimentari o con i rifiuti di cui alla
parte IV del decreto legislativo.
   2.  Nelle  fasi  di stoccaggio e' vietata altresi' la miscelazione
delle  acque  di vegetazione e delle sanse umide con residui agricoli
derivanti da pratiche agronomiche.
   3.  I contenitori di stoccaggio devono avere capacita' sufficiente
a  contenere  le acque di vegetazione e le sanse umide nei periodi in
cui  l'impiego  agricolo  e'  impedito  da  motivazioni  agronomiche,
climatiche o da disposizioni normative.
   4.  La  capacita'  dei  contenitori  di  stoccaggio delle acque di
vegetazione e' calcolata in base ai seguenti parametri:
    a)  volume  delle  acque  di  vegetazione e le eventuali acque di
lavaggio  delle  olive  e  degli impianti prodotte in quindici giorni
sulla  base della potenzialita' effettiva di lavorazione del frantoio
nelle otto ore;
    b)  apporti  delle  precipitazioni,  che  possono incrementare il
volume delle acque se non si dispone di coperture adeguate;
    c)  franco  di sicurezza, di almeno 10 centimetri. Il franco deve
essere sempre libero dalle acque di vegetazione.
   5.  L'eventuale  scarico  delle acque di lavaggio delle olive, non
ricomprese  nella  determinazione  della  capacita' di stoccaggio, e'
regolamentato dalla vigente normativa sullo scarico di acque reflue.
   6.  Ove  il  frantoio  disponga di contratti di conferimento delle
acque  di  vegetazione  e delle sanse umide ovvero di altri documenti
che  dimostrino  l'effettivo  trasferimento  ad  altri  soggetti,  la
capacita'  dei  contenitori  e'  ridotta  in  proporzione  al  volume
trasferito.
   7.  Il fondo e le pareti dei contenitori di stoccaggio delle acque
di  vegetazione  e  delle sanse umide devono essere impermeabilizzati
mediante materiale naturale o artificiale; nel caso di contenitori in
terra,  gli  stessi  devono  essere  dotati, attorno al piede esterno
dell'argine,   di  un  fosso  di  guardia  perimetrale  adeguatamente
dimensionato  e  isolato  dalla  normale  rete scolante e, qualora il
suolo  che  li  delimita  presenti un coefficiente di permeabilita' K
inferiore  a  1*  10-7cm/s,  il  fondo  e  le  pareti  devono  essere
impermeabilizzati  con  manto artificiale posto su un adeguato strato
di argilla di riporto.
   8.  E' obbligatorio prevedere forme di copertura per i contenitori
di stoccaggio di nuova costruzione, situati nei centri abitati.