Art. 35.
Modalita' di trasporto delle acque di vegetazione e delle sanse umide

   1.  Il trasporto delle acque di vegetazione o delle sanse umide e'
effettuato in contenitori chiusi.
   2. Salvo quanto previsto ai commi 4 e 5, per il trasporto di acque
di  vegetazione  o  delle  sanse  umide  e'  predisposto  dal  legale
rappresentante  del  frantoio,  da  cui  si  originano  le  acque  di
vegetazione   o   le   sanse   umide  trasportate,  un  documento  di
accompagnamento   numerato   progressivamente  datato  e  redatto  in
triplice copia.
   3.   Il   documento   di   accompagnamento  contiene  le  seguenti
informazioni:
    a)  gli  estremi  identificativi del frantoio da cui originano le
acque  di  vegetazione  o  le  sanse umide trasportate costituiti da:
denominazione,  ragione sociale, indirizzo della sede legale o unita'
locale  dello  stabilimento,  e  i  dati  identificativi  del  legale
rappresentante;
    b)  la  quantita'  delle  acque  di  vegetazione  o  delle  sanse
trasportate espressa in metri cubi;
    c) l'identificazione del mezzo di trasporto;
    d) gli estremi identificativi del destinatario e l'ubicazione del
sito di spandimento;
    e)   gli   estremi   della   comunicazione   redatta  dal  legale
rappresentante  del frantoio da cui originano le acque di vegetazione
o le sanse umide trasportate.
   4.  Il  documento di cui al comma 2 non e' predisposto nel caso in
cui  le  acque  di  vegetazione  o  le  sanse  umide sono trasportate
all'interno   dell'azienda  che  le  produce  e  le  utilizza,  senza
percorrere  strade  o vie non in possesso dell'azienda stessa. In tal
caso  e'  predisposta  e  tenuta  aggiornata  una  scheda in cui sono
riportati  l'individuazione  del  sito  di  spandimento,  la  data di
distribuzione e le quantita' in metri cubi delle acque di vegetazione
o delle sanse umide utilizzate.
   5.  Il  documento di cui al comma 2 non e' predisposto nel caso in
cui  le  acque  di  vegetazione o le sanse umide sono conferite in un
contenitore  di  stoccaggio,  al  di  fuori  del  frantoio  che le ha
prodotte.  In  tal caso e' predisposta e tenuta aggiornata una scheda
in  cui  sono  riportati  gli  estremi  identificativi  del frantoio,
l'ubicazione  del  contenitore  di stoccaggio e le quantita' di acque
trasportate espresse in metri cubi. Tale scheda e' redatta in duplice
copia.   Una  copia  e'  conservata  presso  il  frantoio  e  l'altra
accompagna  il  trasporto  delle  acque  di vegetazioni o delle sanse
umide.
   6.  I  documenti del presente articolo sono conservati, per almeno
due  campagne  olearie  di riferimento, dal legale rappresentante del
frantoio,  dal  trasportatore e dal titolare del sito di spandimento.
Nel  caso  in  cui  i  soggetti interessati coincidono parzialmente o
totalmente la documentazione e' prodotta in duplice o unica copia.