Art. 35. Modalita' di trasporto delle acque di vegetazione e delle sanse umide 1. Il trasporto delle acque di vegetazione o delle sanse umide e' effettuato in contenitori chiusi. 2. Salvo quanto previsto ai commi 4 e 5, per il trasporto di acque di vegetazione o delle sanse umide e' predisposto dal legale rappresentante del frantoio, da cui si originano le acque di vegetazione o le sanse umide trasportate, un documento di accompagnamento numerato progressivamente datato e redatto in triplice copia. 3. Il documento di accompagnamento contiene le seguenti informazioni: a) gli estremi identificativi del frantoio da cui originano le acque di vegetazione o le sanse umide trasportate costituiti da: denominazione, ragione sociale, indirizzo della sede legale o unita' locale dello stabilimento, e i dati identificativi del legale rappresentante; b) la quantita' delle acque di vegetazione o delle sanse trasportate espressa in metri cubi; c) l'identificazione del mezzo di trasporto; d) gli estremi identificativi del destinatario e l'ubicazione del sito di spandimento; e) gli estremi della comunicazione redatta dal legale rappresentante del frantoio da cui originano le acque di vegetazione o le sanse umide trasportate. 4. Il documento di cui al comma 2 non e' predisposto nel caso in cui le acque di vegetazione o le sanse umide sono trasportate all'interno dell'azienda che le produce e le utilizza, senza percorrere strade o vie non in possesso dell'azienda stessa. In tal caso e' predisposta e tenuta aggiornata una scheda in cui sono riportati l'individuazione del sito di spandimento, la data di distribuzione e le quantita' in metri cubi delle acque di vegetazione o delle sanse umide utilizzate. 5. Il documento di cui al comma 2 non e' predisposto nel caso in cui le acque di vegetazione o le sanse umide sono conferite in un contenitore di stoccaggio, al di fuori del frantoio che le ha prodotte. In tal caso e' predisposta e tenuta aggiornata una scheda in cui sono riportati gli estremi identificativi del frantoio, l'ubicazione del contenitore di stoccaggio e le quantita' di acque trasportate espresse in metri cubi. Tale scheda e' redatta in duplice copia. Una copia e' conservata presso il frantoio e l'altra accompagna il trasporto delle acque di vegetazioni o delle sanse umide. 6. I documenti del presente articolo sono conservati, per almeno due campagne olearie di riferimento, dal legale rappresentante del frantoio, dal trasportatore e dal titolare del sito di spandimento. Nel caso in cui i soggetti interessati coincidono parzialmente o totalmente la documentazione e' prodotta in duplice o unica copia.