Art. 36. Controlli e relazioni periodiche relativi alle acque di vegetazione e delle sanse umide 1. Il controllo su campo dell'attivita' di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide e' definito nei programmi annuali delle attivita' dell'ARPAT. 2. I risultati dei controlli di cui al comma 1 sono comunicati al comune. Il comune sulla base dei suddetti controlli puo' impartire specifiche prescrizioni ivi inclusa la riduzione dei limiti di accettabilita' ai sensi dell'art. 2, comma 2 della legge n. 574/1996. 3. L'ARPAT entro il 31 gennaio dell'anno successivo comunica alla Regione una relazione sull'applicazione del presente capo. La relazione contiene, in particolare, i dati delle ispezioni effettuate dagli organi preposti, con riferimento al numero ed ai relativi risultati, nonche' le informazioni sulle sanzioni amministrative e i procedimenti penali avviati.