Art. 36.
Controlli e relazioni periodiche relativi alle acque di vegetazione e
                          delle sanse umide

   1.   Il   controllo   su  campo  dell'attivita'  di  utilizzazione
agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide e' definito
nei programmi annuali delle attivita' dell'ARPAT.
   2.  I risultati dei controlli di cui al comma 1 sono comunicati al
comune.  Il  comune  sulla base dei suddetti controlli puo' impartire
specifiche  prescrizioni  ivi  inclusa  la  riduzione  dei  limiti di
accettabilita' ai sensi dell'art. 2, comma 2 della legge n. 574/1996.
   3.  L'ARPAT entro il 31 gennaio dell'anno successivo comunica alla
Regione   una  relazione  sull'applicazione  del  presente  capo.  La
relazione contiene, in particolare, i dati delle ispezioni effettuate
dagli  organi  preposti,  con  riferimento  al  numero ed ai relativi
risultati,  nonche' le informazioni sulle sanzioni amministrative e i
procedimenti penali avviati.