Art. 38.
                           Norme generali

   1. La gestione delle AMD deve perseguire:
    a)  la  prevenzione  del  trasporto  di sostanze solide sospese e
della  contaminazione di inquinanti, con particolare riferimento alle
sostanze di cui all'allegato 1, tabella 1/A al decreto legislativo;
    b) il riutilizzo, nella massima misura tecnicamente possibile, in
relazione  alle caratteristiche delle stesse acque ed alle necessita'
dello  stabilimento  e/o  insediamento ove si generano. A tal fine le
opere  e  gli  impianti  degli  stabilimenti  e/o  insediamenti  sono
predisposte  e gestite in modo da minimizzare il dilavamento da parte
delle acque meteoriche di superfici potenzialmente inquinanti.
   2.  Le  AMD devono essere in via prioritaria avviate nella massima
misura tecnicamente possibile, se necessario dopo idoneo trattamento,
al  riutilizzo  nello  stabilimento  od  insediamento all'interno del
quale  si sono prodotte. E' ammessa la distribuzione tramite condotta
di dette acque tra stabilimenti o insediamenti.
   3.  Fatta  salva  la  priorita'  del  riuso,  ove  possibile e' da
prevedere  la  separazione  delle  AMD  derivanti  da  tetti  e altre
coperture,   non   suscettibili   di  essere  inquinate  da  sostanze
pericolose,  ed  il  loro  convogliamento  entro  reti esclusivamente
pluviali aventi a recapito nei corpi recettori.
   4.  In  ogni  caso  non  sono  ammessi:  trattamenti delle AMD con
capacita' di rimozione degli inquinanti inferiore a quella assicurata
alla  data  di entrata in vigore del presente regolamento e, ai sensi
dell'art.   113  comma  4  del  decreto  legislativo,  lo  scarico  o
l'immissione diretta in acque sotterranee.