Art. 38. Norme generali 1. La gestione delle AMD deve perseguire: a) la prevenzione del trasporto di sostanze solide sospese e della contaminazione di inquinanti, con particolare riferimento alle sostanze di cui all'allegato 1, tabella 1/A al decreto legislativo; b) il riutilizzo, nella massima misura tecnicamente possibile, in relazione alle caratteristiche delle stesse acque ed alle necessita' dello stabilimento e/o insediamento ove si generano. A tal fine le opere e gli impianti degli stabilimenti e/o insediamenti sono predisposte e gestite in modo da minimizzare il dilavamento da parte delle acque meteoriche di superfici potenzialmente inquinanti. 2. Le AMD devono essere in via prioritaria avviate nella massima misura tecnicamente possibile, se necessario dopo idoneo trattamento, al riutilizzo nello stabilimento od insediamento all'interno del quale si sono prodotte. E' ammessa la distribuzione tramite condotta di dette acque tra stabilimenti o insediamenti. 3. Fatta salva la priorita' del riuso, ove possibile e' da prevedere la separazione delle AMD derivanti da tetti e altre coperture, non suscettibili di essere inquinate da sostanze pericolose, ed il loro convogliamento entro reti esclusivamente pluviali aventi a recapito nei corpi recettori. 4. In ogni caso non sono ammessi: trattamenti delle AMD con capacita' di rimozione degli inquinanti inferiore a quella assicurata alla data di entrata in vigore del presente regolamento e, ai sensi dell'art. 113 comma 4 del decreto legislativo, lo scarico o l'immissione diretta in acque sotterranee.