Art. 39.
                    Acque meteoriche contaminate

   1.  Nell'allegato  5,  tabella  5  del  presente  regolamento sono
indicate  le  attivita'  di cui all'art. 2, comma 1, lettera e) della
legge  regionale  che  presentano oggettivo rischio di trascinamento,
nelle acque meteoriche, di sostanze pericolose o di sostanze in grado
di determinare effettivi pregiudizi ambientali.
   2.  Il  calcolo  delle superfici scolanti avviene con le modalita'
previste dall'allegato 5, capo I del presente regolamento.
   3.   Qualora  sia  dimostrato  che  non  sono  presenti  superfici
impermeabili o parzialmente permeabili che diano oggettivo rischio di
trascinamento di sostanze inquinanti le attivita' di cui all'allegato
5, tabella 5 sono escluse dall'applicazione del presente articolo.
   4.  Fatte  salve  le  disposizioni  di  cui  ai  commi 5, 6 e 7 le
AMPP,derivanti   da   attivita'   non   incluse  nell'elenco  di  cui
all'allegato  5  tabella  5,  sono  acque  meteoriche  dilavanti  non
contaminate  (AMDNC)  e  non  sono  soggette alle disposizioni di cui
all'art. 43 del presente regolamento.
   5. Per le aree di cava, gli impianti di lavorazione di inerti ed i
cantieri, come definiti all'art. 40, la gestione delle AMD e' attuata
e disciplinata nel rispetto
   dei   criteri  definiti  nello  stesso  articolo,  fermo  restando
l'obbligo   di  acquisizione  dell'autorizzazione  per  gli  scarichi
previsti nel piano di cui al comma 6.
   6.  I  titolari  delle attivita' di cui al comma 5, in essere alla
data  di  entrata  in  vigore del presente regolamento, presentano un
piano  di  gestione  delle  acque  meteoriche  redatto sulla base dei
criteri di cui all'art. 40, comprendente, per le attivita' esistenti,
l'eventuale  crono  programma di adeguamento alle disposizioni di cui
al  presente  regolamento. La provincia valuta il piano, prescrive le
modalita'  di  gestione delle AMD ritenute necessarie alla tutela del
corpo  recettore  e  definisce  i  termini  di adeguamento alle dette
prescrizioni in un termine massimo di quattro anni.
   7.  Per  gli  scarichi  autorizzati  allo  scarico di acque reflue
industriali  il piano di cui al comma 6 e' presentato contestualmente
alla domanda di nuova autorizzazione o di rinnovo.
   8.  Per  le  attivita'  esistenti  e  non  in  possesso  di  altre
autorizzazioni allo scarico per acque reflue il piano di cui al comma
6  e'  presentato entro un anno, nel caso di cave, ed entro tre mesi,
nel caso di cantieri ed impianti di lavorazione inerti, dalla data di
entrata in vigore del presente regolamento.
   9. Per le aree di cava:
    a)  il  piano di gestione, di cui al comma 6, e' parte integrante
del  progetto  di  cui  all'art. 12, comma 2, della legge regionale 3
novembre  1998,  n.  78  (testo  unico  in materia di cave, torbiere,
miniere,   recupero   di   aree   scavate  e  riutilizzo  di  residui
recuperabili);
    b)  l'acquisizione dell'eventuale autorizzazione allo scarico, di
cui  al  comma  5, rimane disciplinata dalle disposizioni procedurali
previste  dagli  articoli  12  e  13  della citata legge regionale n.
78/1998.