Art. 39. Acque meteoriche contaminate 1. Nell'allegato 5, tabella 5 del presente regolamento sono indicate le attivita' di cui all'art. 2, comma 1, lettera e) della legge regionale che presentano oggettivo rischio di trascinamento, nelle acque meteoriche, di sostanze pericolose o di sostanze in grado di determinare effettivi pregiudizi ambientali. 2. Il calcolo delle superfici scolanti avviene con le modalita' previste dall'allegato 5, capo I del presente regolamento. 3. Qualora sia dimostrato che non sono presenti superfici impermeabili o parzialmente permeabili che diano oggettivo rischio di trascinamento di sostanze inquinanti le attivita' di cui all'allegato 5, tabella 5 sono escluse dall'applicazione del presente articolo. 4. Fatte salve le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7 le AMPP,derivanti da attivita' non incluse nell'elenco di cui all'allegato 5 tabella 5, sono acque meteoriche dilavanti non contaminate (AMDNC) e non sono soggette alle disposizioni di cui all'art. 43 del presente regolamento. 5. Per le aree di cava, gli impianti di lavorazione di inerti ed i cantieri, come definiti all'art. 40, la gestione delle AMD e' attuata e disciplinata nel rispetto dei criteri definiti nello stesso articolo, fermo restando l'obbligo di acquisizione dell'autorizzazione per gli scarichi previsti nel piano di cui al comma 6. 6. I titolari delle attivita' di cui al comma 5, in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento, presentano un piano di gestione delle acque meteoriche redatto sulla base dei criteri di cui all'art. 40, comprendente, per le attivita' esistenti, l'eventuale crono programma di adeguamento alle disposizioni di cui al presente regolamento. La provincia valuta il piano, prescrive le modalita' di gestione delle AMD ritenute necessarie alla tutela del corpo recettore e definisce i termini di adeguamento alle dette prescrizioni in un termine massimo di quattro anni. 7. Per gli scarichi autorizzati allo scarico di acque reflue industriali il piano di cui al comma 6 e' presentato contestualmente alla domanda di nuova autorizzazione o di rinnovo. 8. Per le attivita' esistenti e non in possesso di altre autorizzazioni allo scarico per acque reflue il piano di cui al comma 6 e' presentato entro un anno, nel caso di cave, ed entro tre mesi, nel caso di cantieri ed impianti di lavorazione inerti, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. 9. Per le aree di cava: a) il piano di gestione, di cui al comma 6, e' parte integrante del progetto di cui all'art. 12, comma 2, della legge regionale 3 novembre 1998, n. 78 (testo unico in materia di cave, torbiere, miniere, recupero di aree scavate e riutilizzo di residui recuperabili); b) l'acquisizione dell'eventuale autorizzazione allo scarico, di cui al comma 5, rimane disciplinata dalle disposizioni procedurali previste dagli articoli 12 e 13 della citata legge regionale n. 78/1998.