Art. 4. Sistema informativo e flusso dati 1. Le amministrazioni competenti al rilascio delle autorizzazioni, fatte salve le norme di cui alla decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali), rendono disponibile ed aggiornano annualmente, sui loro siti internet, l'elenco delle autorizzazioni allo scarico rilasciate, contenente le sintetiche informazioni descrittive definite all'allegato I, capo I al presente regolamento. 2. L'ARPAT trasmette alla Regione le risultanze del monitoraggio delle acque effettuato ai sensi di quanto previsto dagli allegati alla parte III del decreto legislativo secondo le modalita' definite all'allegato I, capi II e III al presente regolamento. 3. Le informazioni dovute alla Regione Toscana ai sensi dell'art. 3 comma 1 della legge regionale sono trasmesse ad ARPAT secondo le scadenze e le modalita' previste all'allegato I, capo IV, al presente regolamento. 4. L'ARPAT, ricevute l'informazioni di cui al comma 3, provvede alla loro elaborazione ai fini della predisposizione dei rapporti, nelle forme previste dall'agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (di seguito denominata APAT), le trasmette alla Regione Toscana che successivamente ne autorizza la trasmissione, da parte dell'ARPAT stessa, all'APAT ed al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 5. Le informazioni di cui ai commi 2 e 4 sono trasmesse alla Regione anche ai fini degli adempimenti previsti dal programma statistico nazionale e dal programma statistico regionale