Art. 4.
                  Sistema informativo e flusso dati

   1. Le amministrazioni competenti al rilascio delle autorizzazioni,
fatte  salve le norme di cui alla decreto legislativo 30 giugno 2003,
n.  196 (codice in materia di protezione dei dati personali), rendono
disponibile  ed  aggiornano  annualmente,  sui  loro  siti  internet,
l'elenco  delle autorizzazioni allo scarico rilasciate, contenente le
sintetiche  informazioni  descrittive definite all'allegato I, capo I
al presente regolamento.
   2.  L'ARPAT  trasmette alla Regione le risultanze del monitoraggio
delle  acque  effettuato  ai  sensi di quanto previsto dagli allegati
alla  parte III del decreto legislativo secondo le modalita' definite
all'allegato I, capi II e III al presente regolamento.
   3.  Le informazioni dovute alla Regione Toscana ai sensi dell'art.
3  comma  1  della legge regionale sono trasmesse ad ARPAT secondo le
scadenze e le modalita' previste all'allegato I, capo IV, al presente
regolamento.
   4.  L'ARPAT,  ricevute  l'informazioni di cui al comma 3, provvede
alla  loro  elaborazione  ai fini della predisposizione dei rapporti,
nelle  forme  previste dall'agenzia per la protezione dell'ambiente e
per i servizi tecnici (di seguito denominata APAT), le trasmette alla
Regione  Toscana che successivamente ne autorizza la trasmissione, da
parte  dell'ARPAT  stessa,  all'APAT  ed al Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare.
   5.  Le  informazioni  di  cui  ai  commi 2 e 4 sono trasmesse alla
Regione  anche  ai  fini  degli  adempimenti  previsti  dal programma
statistico nazionale e dal programma statistico regionale