Art. 40. Disposizioni sulle AMD derivanti dalle aree di cava, dagli impianti di lavorazione di inerti e dai cantieri 1. Ai fini dell'applicazione del presente articolo all'interno delle aree di cava si identificano due ambiti principali: a) area di coltivazione attiva: area in cui vengono realizzati interventi di movimentazione e di prelievo dei materiali di interesse estrattivo; b) area impianti: parte della cava in continuita' funzionale con l'area di coltivazione attiva in cui possono essere presenti zone destinate ai servizi di cantiere,. quali uffici, manufatti per il deposito di macchine, attrezzature, e in cui vengono svolte una o piu' delle seguenti attivita': 1) di prima lavorazione, quali: lavaggi, vagliature,selezione, frantumazione, sbozzatura, necessarie a rendere il materiale idoneo all'utilizzazione; 2) di seconda lavorazione, finalizzate ad ottenere conglomerati e prodotti vari; 3) di movimentazione e/o deposito temporaneo dei materiali estratti e di scarto derivanti da questi. 2. Ai fini dell'applicazione del presente articolo si' intende per cantiere: un cantiere per la realizzazione di un'opera, infrastruttura od impianto con una superficie superiore ai 5000 metri quadrati. Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo: i cantieri per l'ordinaria manutenzione stradale ed i cantieri che ospitano i soli alloggiamenti degli addetti, le connesse strutture assistenziali ed uffici che sono equiparati ad insediamenti. 3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle acque utilizzate per il taglio e/o la lavorazione del materiali estratti. 4. Al fine di evitare che le AMDNC derivanti dall'area esterna all'area di coltivazione attiva entrino all'interno di quest'ultima ed in contatto con le acque derivanti dalla stessa o dall'area impianti, devono essere approntati gli opportuni interventi. 5. Le operazioni di rimozione della copertura vegetale e del suolo devono essere limitate allo stretto necessario e devono durare il minor tempo possibile in relazione alle necessita' di svolgimento dei lavori di coltivazione, assumendo come necessita' primaria tecniche di ripristino delle aree non piu' soggette all'attivita' estrattiva attuate contestualmente o per fasi immediatamente successive alla coltivazione. 6. I cumuli di copertura vegetale e del suolo devono essere distinti gli uni dagli altri e devono essere protetti sia dal dilavamento causato dalle acque meteoriche, sia da eventuali contaminazioni di altre acque. 7. Ai fini della limitazione del trasporto di solidi sospesi da parte delle acque meteoriche, nelle zone non piu' coltivate, il progetto di risistemazione di cui all'art. 12, comma 2, lettera d), della citata legge regionale n. 78/1998 deve in via prioritaria' prevedere il ripristinarsi dell'inerbimento efficace del suolo, e successivamente attuare le misure necessarie alla ricrescita della copertura arbustiva ed arborea. 8. All'interno dell'area impianti deve essere organizzato un sistema di raccolta e convogliamento delle acque meteoriche dilavanti, con separazione delle AMPP e loro trattamento; provvedendo per quanto possibile ad avviare le acque raccolte e trattate al riuso all'interno della cava. 9. Per le cave di materiali da taglio le norme di cui ai commi 4, 7, 8 devono essere applicate per quanto possibile in relazione alla necessita' di privilegiare quegli interventi che conseguono il miglior rapporto tra costi sostenuti e benefici ambientali ottenuti tenendo presente i seguenti criteri: a) effettivo rischio di ruscellamento di solidi sospesi ed altri inquinanti nelle AMD in relazione alle procedure ed alle condizioni di coltivazione delle diverse zone della cava ed allo stato delle loro superfici; b) l'oggettiva realizzabilita' delle opere anche in relazione alla posizione dell'area di coltivazione nel contesto del territorio che la accoglie (sommitale, fondovalle, mezza costa, pianura); c) la possibilita' di realizzare in tutto o in parte il sistema di cui al comma 8, anche per mezzo di apprestamenti provvisionali in relazioni alle condizioni di coltivazione. 10. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano, con gli opportuni adeguamenti tecnici, anche ai cantieri come definiti al comma 2. 11. All'interno del cantiere deve essere organizzato un sistema di raccolta e convogliamento delle acque meteoriche dilavanti, con separazione delle AMPP e loro trattamento provvedendo per quanto possibile ad avviare le acque raccolte e trattate al riuso. 12. Agli impianti di lavorazione inerti si applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e 11.