Art. 40.
Disposizioni  sulle  AMD derivanti dalle aree di cava, dagli impianti
               di lavorazione di inerti e dai cantieri

   1.  Ai  fini  dell'applicazione  del presente articolo all'interno
delle aree di cava si identificano due ambiti principali:
    a)  area  di  coltivazione attiva: area in cui vengono realizzati
interventi di movimentazione e di prelievo dei materiali di interesse
estrattivo;
    b)  area impianti: parte della cava in continuita' funzionale con
l'area  di  coltivazione  attiva  in cui possono essere presenti zone
destinate  ai  servizi  di  cantiere,. quali uffici, manufatti per il
deposito  di  macchine,  attrezzature,  e in cui vengono svolte una o
piu' delle seguenti attivita':
     1)  di  prima lavorazione, quali: lavaggi, vagliature,selezione,
frantumazione,  sbozzatura,  necessarie a rendere il materiale idoneo
all'utilizzazione;
     2)  di seconda lavorazione, finalizzate ad ottenere conglomerati
e prodotti vari;
     3)  di  movimentazione  e/o  deposito  temporaneo  dei materiali
estratti e di scarto derivanti da questi.
   2. Ai fini dell'applicazione del presente articolo si' intende per
cantiere:   un   cantiere   per   la   realizzazione   di   un'opera,
infrastruttura od impianto con una superficie superiore ai 5000 metri
quadrati.  Sono  esclusi  dall'applicazione  del presente articolo: i
cantieri  per  l'ordinaria  manutenzione  stradale  ed i cantieri che
ospitano  i  soli  alloggiamenti degli addetti, le connesse strutture
assistenziali ed uffici che sono equiparati ad insediamenti.
   3.  Le  disposizioni  del  presente articolo non si applicano alle
acque  utilizzate  per  il  taglio  e/o  la lavorazione del materiali
estratti.
   4.  Al  fine  di  evitare che le AMDNC derivanti dall'area esterna
all'area  di  coltivazione attiva entrino all'interno di quest'ultima
ed  in  contatto  con  le  acque  derivanti  dalla stessa o dall'area
impianti, devono essere approntati gli opportuni interventi.
   5. Le operazioni di rimozione della copertura vegetale e del suolo
devono  essere  limitate  allo  stretto necessario e devono durare il
minor tempo possibile in relazione alle necessita' di svolgimento dei
lavori  di  coltivazione, assumendo come necessita' primaria tecniche
di  ripristino  delle aree non piu' soggette all'attivita' estrattiva
attuate  contestualmente  o  per  fasi immediatamente successive alla
coltivazione.
   6.  I  cumuli  di  copertura  vegetale  e  del suolo devono essere
distinti  gli  uni  dagli  altri  e  devono  essere  protetti sia dal
dilavamento   causato   dalle  acque  meteoriche,  sia  da  eventuali
contaminazioni di altre acque.
   7.  Ai  fini  della limitazione del trasporto di solidi sospesi da
parte  delle  acque  meteoriche,  nelle  zone  non piu' coltivate, il
progetto  di  risistemazione di cui all'art. 12, comma 2, lettera d),
della  citata  legge  regionale  n.  78/1998 deve in via prioritaria'
prevedere  il  ripristinarsi  dell'inerbimento  efficace del suolo, e
successivamente  attuare  le  misure necessarie alla ricrescita della
copertura arbustiva ed arborea.
   8.  All'interno  dell'area  impianti  deve  essere  organizzato un
sistema   di   raccolta   e  convogliamento  delle  acque  meteoriche
dilavanti, con separazione delle AMPP e loro trattamento; provvedendo
per quanto possibile ad avviare le acque raccolte e trattate al riuso
all'interno della cava.
   9.  Per le cave di materiali da taglio le norme di cui ai commi 4,
7,  8  devono essere applicate per quanto possibile in relazione alla
necessita'  di  privilegiare  quegli  interventi  che  conseguono  il
miglior  rapporto  tra costi sostenuti e benefici ambientali ottenuti
tenendo presente i seguenti criteri:
    a)  effettivo rischio di ruscellamento di solidi sospesi ed altri
inquinanti  nelle  AMD in relazione alle procedure ed alle condizioni
di  coltivazione  delle  diverse  zone della cava ed allo stato delle
loro superfici;
    b)  l'oggettiva  realizzabilita'  delle  opere anche in relazione
alla  posizione dell'area di coltivazione nel contesto del territorio
che la accoglie (sommitale, fondovalle, mezza costa, pianura);
    c)  la  possibilita' di realizzare in tutto o in parte il sistema
di  cui al comma 8, anche per mezzo di apprestamenti provvisionali in
relazioni alle condizioni di coltivazione.
   10.  Le  disposizioni  di cui ai commi 4 e 5 si applicano, con gli
opportuni  adeguamenti  tecnici,  anche  ai cantieri come definiti al
comma 2.
   11. All'interno del cantiere deve essere organizzato un sistema di
raccolta  e  convogliamento  delle  acque  meteoriche  dilavanti, con
separazione  delle  AMPP  e  loro  trattamento provvedendo per quanto
possibile ad avviare le acque raccolte e trattate al riuso.
   12.   Agli   impianti   di  lavorazione  inerti  si  applicano  le
disposizioni di cui ai commi 4 e 11.