Art. 41.
               Indicazioni per la gestione delle AMPP

   1.  Lo scarico di AMPP, diverse da quelle di cui all'art. 8, comma
8 della legge regionale, deve recapitare in ordine preferenziale:
    a)  se presente o disponibile nella rete fognaria mista o, per le
reti separate, nella condotta adibita al trasporto delle acque nere;
    b)  previo idoneo trattamento, in corpo d'acqua superficiale, nel
rispetto delle disposizioni della normativa nazionale o regionale;
    c)   previo   idoneo   trattamento,  sul  suolo  o  negli  strati
superficiali  del sottosuolo limitatamente alle zone non direttamente
servite  da  rete  fognaria  e  non  ubicate in prossimita' di' corpi
idrici  superficiali alle distanze dettate dall'allegato 5 al decreto
legislativo,  e  accertata  l'impossibilita'  tecnica  o  l'eccessiva
onerosita' del recapito in questi ultimi.