Art. 41. Indicazioni per la gestione delle AMPP 1. Lo scarico di AMPP, diverse da quelle di cui all'art. 8, comma 8 della legge regionale, deve recapitare in ordine preferenziale: a) se presente o disponibile nella rete fognaria mista o, per le reti separate, nella condotta adibita al trasporto delle acque nere; b) previo idoneo trattamento, in corpo d'acqua superficiale, nel rispetto delle disposizioni della normativa nazionale o regionale; c) previo idoneo trattamento, sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo limitatamente alle zone non direttamente servite da rete fognaria e non ubicate in prossimita' di' corpi idrici superficiali alle distanze dettate dall'allegato 5 al decreto legislativo, e accertata l'impossibilita' tecnica o l'eccessiva onerosita' del recapito in questi ultimi.