Art. 42. Indirizzi per il trattamento delle AMPP derivanti dagli insediamenti e dagli stabilimenti non inclusi nell'elenco di cui all'art. 39 1. Per le AMPP derivanti da stabilimenti non inclusi nell'elenco di cui all'art. 39 e scaricate nella pubblica fognatura, il gestore del SII, al fine di garantire il rispetto della qualita' dello scarico finale e dopo aver valutato l'ammissibilita' di tale scarico in termini di compatibilita' con il sistema fognario depurativo, puo' richiedere al titolare dello scarico il conferimento delle stesse in tempi differenziati rispetto al momento della loro formazione. 2. Nel caso di stabilimenti esistenti la richiesta di cui al comma 1 deve tenere conto dei vincoli posti nelle aree urbane dagli strumenti urbanistici e dall'effettiva disponibilita' nello stabilimento degli spazi necessari alla realizzazione delle opere necessarie senza compromissione dell'attivita' produttiva.