Art. 42.
Indirizzi  per il trattamento delle AMPP derivanti dagli insediamenti
   e dagli stabilimenti non inclusi nell'elenco di cui all'art. 39

   1.  Per  le AMPP derivanti da stabilimenti non inclusi nell'elenco
di  cui  all'art. 39 e scaricate nella pubblica fognatura, il gestore
del  SII,  al  fine  di  garantire  il  rispetto della qualita' dello
scarico  finale e dopo aver valutato l'ammissibilita' di tale scarico
in termini di compatibilita' con il sistema fognario depurativo, puo'
richiedere  al titolare dello scarico il conferimento delle stesse in
tempi differenziati rispetto al momento della loro formazione.
   2. Nel caso di stabilimenti esistenti la richiesta di cui al comma
1  deve  tenere  conto  dei  vincoli  posti  nelle  aree urbane dagli
strumenti   urbanistici   e   dall'effettiva   disponibilita'   nello
stabilimento  degli  spazi  necessari  alla realizzazione delle opere
necessarie senza compromissione dell'attivita' produttiva.