Art. 43.
Indirizzi  per  il trattamento delle AMD e delle AMPP derivanti dagli
insediamenti e dagli stabilimenti inclusi nell'elenco di cui all'art.
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   1.  Il  titolare  delle  attivita'  di  cui  all'art.  39, comma 1
presenta,  all'atto  di  richiesta dell'autorizzazione allo scarico o
del  suo rinnovo e comunque entro tre anni dall'entrata in vigore del
presente  regolamento,  nel  caso  di  scarichi per i quali l'obbligo
autorizzativo derivi dalle disposizioni di cui agli articoli 2, 8 e 9
della  legge  regionale, il piano di gestione delle AMD come indicato
all'allegato 5, capo II del presente regolamento.
   2.  L'ente  competente  al  rilascio dell'autorizzazione valuta il
piano  di  gestione  di  cui  al  comma  1  ed individua le modalita'
gestionali  delle  AMD  necessarie  per  garantire  l'integrita'  del
sistema fognario e depurativo ricevente e/o la tutela delle acque dei
corpi  recettori  finali  ai fini del raggiungimento e/o mantenimento
degli  obiettivi  di qualita' ambientale o per specifica destinazione
dei corpi idrici recettori ed in particolare puo' disporre:
    a)  l'estensione  dei  trattamenti  previsti per le AMPP anche ad
ulteriori  aliquote  di  acque  meteoriche contaminate (AMC) oltre le
AMPP stesse comunque formatisi nello stabilimento;
    b)  le  condizioni  e  le aliquote di AMD alle quali e' possibile
applicare le disposizioni per le AMDNC;
    c) ulteriori e specifici trattamenti per le AMD;
    d)  il  trattamento  delle  AMPP  come  rifiuti  ai  sensi  della
normativa  vigente  in specifiche e dimostrate situazioni di pericolo
per l'ambiente, le risorse idropotabili e la salute.
   3.  I titolari delle attivita' di cui all'art. 39, comma 1 gia' in
essere  alla  data  di  entrata  in  vigore  del presente regolamento
attuano  gli  eventuali  adeguamenti  impiantistici  entro  i termini
previsti dalle disposizioni autorizzative.
   4.  L'ente  competente  al  rilascio  dell'autorizzazione  per gli
eventuali  adeguamenti  impiantistici  necessari  al  rispetto  delle
prescrizioni  di  cui  al  comma 2 stabilisce un termine nell'atto di
autorizzazione non superiore a quattro anni.
   5.  Fino  alla  scadenza  dei  termini previsti nelle disposizioni
autorizzative  lo  scarico  delle  acque  prosegue nel rispetto delle
prescrizioni dell'autorizzazione vigente.
   6.  Le  modalita'  di  trattamento  delle  AMD  di cui al presente
articolo  derivanti  da stabilimenti sottoposti alla normativa di cui
al  decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (attuazione integrale
della  direttiva  96/61/CE  relativa  alla  prevenzione  e  riduzione
integrate dell'inquinamento) sono valutate e disciplinate nell'ambito
delle  procedure  e degli atti di autorizzazione ambientale integrata
che  dispone anche in merito agli eventuali adeguamenti impiantistici
necessari al rispetto delle previsioni di cui al presente titolo.
   7.  L'ente  competente, per le attivita' di cui all'art. 39, comma
1,  che  alla data di entrata in vigore del presente regolamento gia'
attuano   un   trattamento  delle  AMC,  valuta  la  possibilita'  di
autorizzare  a  mantenere  la quantita' di AMC gia' individuata ed il
sistema di convogliamento e di trattamento esistente sempreche' siano
garantite le finalita' di cui al comma 2.