Art. 43. Indirizzi per il trattamento delle AMD e delle AMPP derivanti dagli insediamenti e dagli stabilimenti inclusi nell'elenco di cui all'art. 39 1. Il titolare delle attivita' di cui all'art. 39, comma 1 presenta, all'atto di richiesta dell'autorizzazione allo scarico o del suo rinnovo e comunque entro tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, nel caso di scarichi per i quali l'obbligo autorizzativo derivi dalle disposizioni di cui agli articoli 2, 8 e 9 della legge regionale, il piano di gestione delle AMD come indicato all'allegato 5, capo II del presente regolamento. 2. L'ente competente al rilascio dell'autorizzazione valuta il piano di gestione di cui al comma 1 ed individua le modalita' gestionali delle AMD necessarie per garantire l'integrita' del sistema fognario e depurativo ricevente e/o la tutela delle acque dei corpi recettori finali ai fini del raggiungimento e/o mantenimento degli obiettivi di qualita' ambientale o per specifica destinazione dei corpi idrici recettori ed in particolare puo' disporre: a) l'estensione dei trattamenti previsti per le AMPP anche ad ulteriori aliquote di acque meteoriche contaminate (AMC) oltre le AMPP stesse comunque formatisi nello stabilimento; b) le condizioni e le aliquote di AMD alle quali e' possibile applicare le disposizioni per le AMDNC; c) ulteriori e specifici trattamenti per le AMD; d) il trattamento delle AMPP come rifiuti ai sensi della normativa vigente in specifiche e dimostrate situazioni di pericolo per l'ambiente, le risorse idropotabili e la salute. 3. I titolari delle attivita' di cui all'art. 39, comma 1 gia' in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento attuano gli eventuali adeguamenti impiantistici entro i termini previsti dalle disposizioni autorizzative. 4. L'ente competente al rilascio dell'autorizzazione per gli eventuali adeguamenti impiantistici necessari al rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2 stabilisce un termine nell'atto di autorizzazione non superiore a quattro anni. 5. Fino alla scadenza dei termini previsti nelle disposizioni autorizzative lo scarico delle acque prosegue nel rispetto delle prescrizioni dell'autorizzazione vigente. 6. Le modalita' di trattamento delle AMD di cui al presente articolo derivanti da stabilimenti sottoposti alla normativa di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) sono valutate e disciplinate nell'ambito delle procedure e degli atti di autorizzazione ambientale integrata che dispone anche in merito agli eventuali adeguamenti impiantistici necessari al rispetto delle previsioni di cui al presente titolo. 7. L'ente competente, per le attivita' di cui all'art. 39, comma 1, che alla data di entrata in vigore del presente regolamento gia' attuano un trattamento delle AMC, valuta la possibilita' di autorizzare a mantenere la quantita' di AMC gia' individuata ed il sistema di convogliamento e di trattamento esistente sempreche' siano garantite le finalita' di cui al comma 2.