Art. 44.
Indirizzi  per  l'autorizzazione  allo  scarico  degli scaricatori di
                                piena

   1.  L'adeguamento alle disposizioni di cui alla legge regionale ed
al  presente  regolamento  e'  disciplinato,  per  gli scaricatori di
piena,  dagli  strumenti,  dalle procedure e secondo i tempi previsti
dall'art. 25 della legge regionale.
   2.  Nei  sistemi  fognari  misti  se  non  gia'  effettuato  nello
stabilimento o nell'insediamento il trattamento delle AMPP collettate
dalla  pubblica  fognatura  deve essere garantito prima dello scarico
nel  corpo  recettore  attraverso  il  rispetto delle caratteristiche
delle  reti  fognarie  previste  all'art.  16  della  legge regionale
secondo le scelte tecniche del gestore del SII.
   3.  Come parte utile del volume delle vasche di prima pioggia puo'
prevedersi   l'utilizzazione   della   capacita'   di   invaso  delle
canalizzazioni  fognarie  sempreche',  con le opportune tecnologie di
controllo  dei flussi, sia possibile trattenere temporaneamente e poi
immettere   verso  il  trattamento  le  ulteriori  portate  di  AMPP,
evitandone lo scarico non trattato.
   4. Qualora sia necessaria per il raggiungimento degli obiettivi di
qualita'  ambientale  o per specifica destinazione l'integrazione del
trattamento  delle  AMPP di cui al comma 2, il gestore del SII attiva
ulteriori   misure   di  trattamento,  quali  la  predisposizione  di
eventuali  vasche  di  prima  pioggia  poste, in linea o fuori linea,
rispetto  alla  condotta  fognaria  o  all'impianto  di  depurazione,
secondo le caratteristiche degli stessi.
   5. Le vasche di prima pioggia devono essere costruite in modo tale
che  a  riempimento avvenuto la portata eccedente di acque meteoriche
non  possa  miscelarsi  con  quella  gia' invasata. Le acque invasate
nelle  vasche  devono  essere  reimmesse  nella  rete  fognaria o nel
depuratore   nelle  ventiquattro  ore  successive  all'ultimo  evento
piovoso.
   6. Le AMD risultanti da agglomerati ed eccedenti i coefficienti di
diluizione  di  cui  all'art.  16,  comma  2  e  comma  3 della legge
regionale  possono essere recapitate attraverso la pubblica fognatura
senza ulteriore trattamento direttamente nei corpi recettori.
   7.  Le aliquote di AMD eccedenti le AMPP possono essere recapitate
direttamente nei corpi recettori fatto salvo il loro eventuale riuso.