Art. 44. Indirizzi per l'autorizzazione allo scarico degli scaricatori di piena 1. L'adeguamento alle disposizioni di cui alla legge regionale ed al presente regolamento e' disciplinato, per gli scaricatori di piena, dagli strumenti, dalle procedure e secondo i tempi previsti dall'art. 25 della legge regionale. 2. Nei sistemi fognari misti se non gia' effettuato nello stabilimento o nell'insediamento il trattamento delle AMPP collettate dalla pubblica fognatura deve essere garantito prima dello scarico nel corpo recettore attraverso il rispetto delle caratteristiche delle reti fognarie previste all'art. 16 della legge regionale secondo le scelte tecniche del gestore del SII. 3. Come parte utile del volume delle vasche di prima pioggia puo' prevedersi l'utilizzazione della capacita' di invaso delle canalizzazioni fognarie sempreche', con le opportune tecnologie di controllo dei flussi, sia possibile trattenere temporaneamente e poi immettere verso il trattamento le ulteriori portate di AMPP, evitandone lo scarico non trattato. 4. Qualora sia necessaria per il raggiungimento degli obiettivi di qualita' ambientale o per specifica destinazione l'integrazione del trattamento delle AMPP di cui al comma 2, il gestore del SII attiva ulteriori misure di trattamento, quali la predisposizione di eventuali vasche di prima pioggia poste, in linea o fuori linea, rispetto alla condotta fognaria o all'impianto di depurazione, secondo le caratteristiche degli stessi. 5. Le vasche di prima pioggia devono essere costruite in modo tale che a riempimento avvenuto la portata eccedente di acque meteoriche non possa miscelarsi con quella gia' invasata. Le acque invasate nelle vasche devono essere reimmesse nella rete fognaria o nel depuratore nelle ventiquattro ore successive all'ultimo evento piovoso. 6. Le AMD risultanti da agglomerati ed eccedenti i coefficienti di diluizione di cui all'art. 16, comma 2 e comma 3 della legge regionale possono essere recapitate attraverso la pubblica fognatura senza ulteriore trattamento direttamente nei corpi recettori. 7. Le aliquote di AMD eccedenti le AMPP possono essere recapitate direttamente nei corpi recettori fatto salvo il loro eventuale riuso.