Art. 46.
                       Ambito di applicazione

   1.  Le  norme di cui al presente titolo si applicano ai sistemi di
depurazione  a servizio degli agglomerati a forte fluttuazione di cui
alla legge regionale ai fini del rispetto degli obiettivi di qualita'
dei  corpi  idrici  stabiliti  nel piano di tutela delle acque di cui
alla deliberazione del consiglio regionale n. 6/2005.
   2.   Qualora   il   carico   inquinante   stagionale  in  ingresso
all'impianto  di  depurazione sia maggiore di 2.000 AE se recapitanti
in  acque  dolci  e  di  transizione o di 10.000 AE se recapitanti in
acque  marino costiere, a detto impianto non possono essere applicate
le disposizioni relative ai trattamenti appropriati.