Art. 46. Ambito di applicazione 1. Le norme di cui al presente titolo si applicano ai sistemi di depurazione a servizio degli agglomerati a forte fluttuazione di cui alla legge regionale ai fini del rispetto degli obiettivi di qualita' dei corpi idrici stabiliti nel piano di tutela delle acque di cui alla deliberazione del consiglio regionale n. 6/2005. 2. Qualora il carico inquinante stagionale in ingresso all'impianto di depurazione sia maggiore di 2.000 AE se recapitanti in acque dolci e di transizione o di 10.000 AE se recapitanti in acque marino costiere, a detto impianto non possono essere applicate le disposizioni relative ai trattamenti appropriati.