Art. 48. Ambito di applicazione 1. Le norme di cui al presente titolo si applicano alle acque di restituzione come definite all'art. 2, comma 1, lettera c) della legge regionale. 2. Sono escluse dall'applicazione delle norme di cui al presente titolo: a) le acque di cui all'art. 11, comma 8 della legge regionale; b) le attivita' di cui all'art. 114, comma 2 e seguenti del decreto legislativo che restano soggette alla loro specifica disciplina; c) le acque rilasciate, al fine di permettere il normale deflusso fluviale, nei diversi regimi idrologici, diretta-mente dal complesso delle opere di ritenuta delle acque invasate in dighe; d) le acque derivanti dai lavaggi chimici attuati, periodicamente negli impianti di potabilizzazione per il mantenimento dell'efficienza del sistema di filtrazione, con acque diverse da quelle in corso di potabilizzazione o gia' potabilizzate, o con quest'ultime se addizionate con sostanze necessarie all'effettuazione dei lavaggi. 3. Si considerano assimilate ad acque di restituzione da impianto di potabilizzazione i rilasci di acque da impianti di captazione di acque sotterranee, pozzi e sorgenti, per uso idropotabile e facenti parte del SII.