Art. 48.
                       Ambito di applicazione

   1.  Le  norme di cui al presente titolo si applicano alle acque di
restituzione  come  definite  all'art.  2,  comma 1, lettera c) della
legge regionale.
   2.  Sono  escluse dall'applicazione delle norme di cui al presente
titolo:
    a) le acque di cui all'art. 11, comma 8 della legge regionale;
    b)  le  attivita'  di  cui  all'art.  114, comma 2 e seguenti del
decreto   legislativo   che  restano  soggette  alla  loro  specifica
disciplina;
    c) le acque rilasciate, al fine di permettere il normale deflusso
fluviale,  nei diversi regimi idrologici, diretta-mente dal complesso
delle opere di ritenuta delle acque invasate in dighe;
    d) le acque derivanti dai lavaggi chimici attuati, periodicamente
negli    impianti    di    potabilizzazione   per   il   mantenimento
dell'efficienza  del  sistema  di  filtrazione,  con acque diverse da
quelle  in  corso  di  potabilizzazione  o  gia' potabilizzate, o con
quest'ultime se addizionate con sostanze necessarie all'effettuazione
dei lavaggi.
   3.  Si considerano assimilate ad acque di restituzione da impianto
di  potabilizzazione  i rilasci di acque da impianti di captazione di
acque  sotterranee,  pozzi e sorgenti, per uso idropotabile e facenti
parte del SII.