Art. 49. Norme generali 1. La provincia, nel disciplinare di concessione che autorizza il prelievo delle acque successivamente restituite, stabilisce, sentito il parere dell'AATO per i rilasci di cui all'art. 49, le condizioni di restituzione ai sensi dell'art. 11 della legge regionale e di quanto previsto dal presente titolo e ne trasmette copia all'ARPAT. 2. Nel caso le acque prelevate siano restituite nel territorio di una provincia diversa da quella che rilascia la concessione le condizioni del rilascio sono determinate d'intesa con la provincia ove avviene il rilascio. 3. La provincia puo' ritenere, oltre al corpo idrico di prelievo, corpo idrico al quale sarebbero stati naturalmente destinate le acque di restituzione anche i seguenti corpi idrici: a) i corpi idrici contigui e/o prossimali a quello di prelievo; b) i corpi idrici appartenenti allo stesso bacino idrografico, prendendo a riferimento quelli individuati dal piano di tutela della acque della Toscana sempreche' sia garantito l'equilibrio del bilancio idrico e le condizioni idrologiche necessarie al raggiungimento e mantenimento degli obiettivi di qualita' ambientale del sottobacino di provenienza e di quello ricevente. 4. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di qualita' ambientale o per specifica destinazione l'acqua restituita non puo' contenere sostanze o gruppi di sostanze in quantita' superiore a quanto stabilito dalla provincia ai sensi del comma 1 sulla base delle disposizioni di cui: all'art. 50 riguardo la restituzione da impianti di potabilizzazione, all'art. 51 riguardo l'uso idroelettrico, all'art. 52 riguardo le acque di sondaggi e perforazioni; e comunque nel rispetto di quanto stabilito al comma 5. 5. In ogni caso le condizioni di rilascio delle acque di restituzione non devono determinare rischi di tipo igienico - sanitario derivanti dagli usi delle acque presenti, o previsti, a valle del punto di rilascio e problemi alle concessioni esistenti a valle del punto di presa in merito alla continuazione degli usi assentiti. 6. Il titolare della concessione alla derivazione presenta alla provincia una relazione tecnica dettagliata dalla quale risultino: a) localizzazione delle opere di presa e di restituzione; b) descrizione degli impianti e dei trattamenti eventualmente effettuati sulle acque nelle diverse condizioni idrologiche di prelievo; c) andamento temporale e quali - quantitativo dei volumi di acque fluenti nel corpo idrico, di acque derivate e restituite. Per gli impianti di produzione idroelettrica le condizioni qualitative non sono richieste se la potenza installata sia inferiore a 3 MW; d) la caratterizzazione ambientale del corpo idrico e delle acque a valle della sezione di prelievo per una lunghezza di norma di almeno 1 chilometro a valle del punto di restituzione. Per gli impianti di produzione idroelettrica la caratterizzazione non e' necessaria quando la potenza installata sia inferiore a 3 MW; e) una proposta di piano di regolazione quali-quantitativa del rilascio delle acque di restituzione corredata di: 1) andamento temporale dei rilasci ai diversi regimi idrologici e per gli impianti di potabilizzazione delle condizioni di torbida nel punto di presa; 2) individuazione del tratto fluviale interessato dagli effetti della restituzione delle acque; 3) valutazione degli impatti delle proposte sul sistema fluviale nel suo complesso e sul mantenimento e/o raggiungimento degli obiettivi di qualita' ambientale e per specifica destinazione con specifico riferimento ai livelli nelle acque delle sostanze elencate nell'allegato 1, tabelle 1A e 1B al decreto legislativo. 7. Per gli impianti di potabilizzazione e per quelli di cui all'art. 48, comma 3 il gestore dei SII allega alla relazione di cui al comma 7 il piano di emergenza di cui all'art. 2 lettera o). 8. Per gli impianti di produzione idroelettrica con potenza installata inferiore a 3 MW la documentazione di cui al comma 6, lettera e) non e' dovuta. 9. Il titolare della concessione, qualora nella documentazione presentata alla provincia ai sensi del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici) siano contenute le informazioni richieste al presente articolo, puo' fare riferimento a detta documentazione.