Art. 49.
                           Norme generali

   1.  La provincia, nel disciplinare di concessione che autorizza il
prelievo  delle acque successivamente restituite, stabilisce, sentito
il  parere  dell'AATO per i rilasci di cui all'art. 49, le condizioni
di  restituzione  ai  sensi  dell'art.  11 della legge regionale e di
quanto previsto dal presente titolo e ne trasmette copia all'ARPAT.
   2.  Nel caso le acque prelevate siano restituite nel territorio di
una  provincia  diversa  da  quella  che  rilascia  la concessione le
condizioni  del  rilascio  sono determinate d'intesa con la provincia
ove avviene il rilascio.
   3.  La provincia puo' ritenere, oltre al corpo idrico di prelievo,
corpo idrico al quale sarebbero stati naturalmente destinate le acque
di restituzione anche i seguenti corpi idrici:
    a) i corpi idrici contigui e/o prossimali a quello di prelievo;
    b)  i  corpi  idrici appartenenti allo stesso bacino idrografico,
prendendo  a riferimento quelli individuati dal piano di tutela della
acque   della  Toscana  sempreche'  sia  garantito  l'equilibrio  del
bilancio   idrico   e   le   condizioni   idrologiche  necessarie  al
raggiungimento  e mantenimento degli obiettivi di qualita' ambientale
del sottobacino di provenienza e di quello ricevente.
   4.   Ai  fini  del  raggiungimento  degli  obiettivi  di  qualita'
ambientale  o  per specifica destinazione l'acqua restituita non puo'
contenere  sostanze  o  gruppi  di  sostanze in quantita' superiore a
quanto  stabilito  dalla  provincia  ai  sensi del comma 1 sulla base
delle  disposizioni  di  cui: all'art. 50 riguardo la restituzione da
impianti    di   potabilizzazione,   all'art.   51   riguardo   l'uso
idroelettrico,   all'art.   52   riguardo  le  acque  di  sondaggi  e
perforazioni; e comunque nel rispetto di quanto stabilito al comma 5.
   5.  In  ogni  caso  le  condizioni  di  rilascio  delle  acque  di
restituzione  non  devono  determinare  rischi  di  tipo  igienico  -
sanitario  derivanti  dagli  usi  delle acque presenti, o previsti, a
valle  del  punto di rilascio e problemi alle concessioni esistenti a
valle  del  punto  di  presa  in  merito alla continuazione degli usi
assentiti.
   6.  Il  titolare  della concessione alla derivazione presenta alla
provincia una relazione tecnica dettagliata dalla quale risultino:
    a) localizzazione delle opere di presa e di restituzione;
    b)  descrizione  degli  impianti  e dei trattamenti eventualmente
effettuati  sulle  acque  nelle  diverse  condizioni  idrologiche  di
prelievo;
    c) andamento temporale e quali - quantitativo dei volumi di acque
fluenti  nel  corpo  idrico,  di acque derivate e restituite. Per gli
impianti  di  produzione  idroelettrica le condizioni qualitative non
sono richieste se la potenza installata sia inferiore a 3 MW;
    d) la caratterizzazione ambientale del corpo idrico e delle acque
a  valle  della  sezione  di  prelievo  per una lunghezza di norma di
almeno  1  chilometro  a  valle  del  punto  di restituzione. Per gli
impianti  di  produzione  idroelettrica  la  caratterizzazione non e'
necessaria quando la potenza installata sia inferiore a 3 MW;
    e)  una  proposta  di piano di regolazione quali-quantitativa del
rilascio delle acque di restituzione corredata di:
     1)  andamento temporale dei rilasci ai diversi regimi idrologici
e  per  gli  impianti di potabilizzazione delle condizioni di torbida
nel punto di presa;
     2)  individuazione del tratto fluviale interessato dagli effetti
della restituzione delle acque;
     3) valutazione degli impatti delle proposte sul sistema fluviale
nel  suo  complesso  e  sul  mantenimento  e/o  raggiungimento  degli
obiettivi  di  qualita'  ambientale  e per specifica destinazione con
specifico  riferimento ai livelli nelle acque delle sostanze elencate
nell'allegato 1, tabelle 1A e 1B al decreto legislativo.
   7.  Per  gli  impianti  di  potabilizzazione  e  per quelli di cui
all'art.  48, comma 3 il gestore dei SII allega alla relazione di cui
al comma 7 il piano di emergenza di cui all'art. 2 lettera o).
   8.  Per  gli  impianti  di  produzione  idroelettrica  con potenza
installata  inferiore  a  3  MW  la documentazione di cui al comma 6,
lettera e) non e' dovuta.
   9.  Il  titolare  della  concessione, qualora nella documentazione
presentata  alla  provincia  ai  sensi  del regio decreto 11 dicembre
1933,  n. 1775 (testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e
impianti  elettrici)  siano  contenute  le  informazioni richieste al
presente articolo, puo' fare riferimento a detta documentazione.