Art. 51.
Condizioni  per  il  rilascio delle acque di restituzione da impianti
                   per la produzione idroelettrica

   1. Il rilascio di acque dagli impianti di produzione idroelettrica
e' sempre ammesso qualora risulti presentata la documentazione di cui
all'art.  49, comma 6 e qualora le acque siano sottoposte a prelievo,
trattamenti  fisico-meccanici, adduzione alla centrale, turbinamento,
rilascio  nel  corpo  idrico  senza  l'aggiunta  di  nessun  tipo  di
sostanza.
   2.  La  provincia adegua il disciplinare di concessione vigente in
relazione alle necessita' di tutela delle acque qualora valuti che il
rilascio  delle  acque  di restituzione da impianti per la produzione
idroelettrica  possa  compromettere il raggiungimento degli obiettivi
di  qualita'  ambientale o per specifica destinazione previste per il
corpo idrico interessato dalla restituzione.