Art. 51. Condizioni per il rilascio delle acque di restituzione da impianti per la produzione idroelettrica 1. Il rilascio di acque dagli impianti di produzione idroelettrica e' sempre ammesso qualora risulti presentata la documentazione di cui all'art. 49, comma 6 e qualora le acque siano sottoposte a prelievo, trattamenti fisico-meccanici, adduzione alla centrale, turbinamento, rilascio nel corpo idrico senza l'aggiunta di nessun tipo di sostanza. 2. La provincia adegua il disciplinare di concessione vigente in relazione alle necessita' di tutela delle acque qualora valuti che il rilascio delle acque di restituzione da impianti per la produzione idroelettrica possa compromettere il raggiungimento degli obiettivi di qualita' ambientale o per specifica destinazione previste per il corpo idrico interessato dalla restituzione.