Art. 52. Condizioni per il rilascio delle acque di restituzione da sondaggi e da perforazioni diversi da quelli di cui all'art. 11, comma 8, lettera a) della legge regionale. 1. Le acque utilizzate nei processi di perforazione al fine di permettere l'esecuzione della perforazione stessa o di altre operazioni funzionali alla sua esecuzione non sono considerate acque di restituzione ma acque di processo e conseguentemente assoggettate alla disciplina degli scarichi. 2. Le acque sotterranee naturali intercettate durante l'esecuzione delle perforazioni e non miscelate con le acque di cui al comma 1 o altre acque sono considerate acque di restituzione e devono essere in via principale ricondotte al reticolo idrico di provenienza, salvo diverso uso assentito in base alla normativa vigente. 3. Le acque sotterranee derivanti dalle operazioni funzionali alla messa in esercizio dei pozzi, successive alla fase di perforazione, sono da considerare acque di restituzione e sono soggette a quanto previsto ai commi 4 e 5. 4. All'atto della richiesta del permesso di ricerca alla provincia il richiedente specifica le operazioni funzionali alla messa in esercizio del pozzo che prevede di effettuare e le modalita' di gestione delle acque di cui al comma 1 e 2, al fine di non arrecare danno al corpo idrico ricevente. 5. La provincia vista la documentazione di cui al comma 4 provvede a dettare le prescrizioni necessarie al fine della tutela della qualita' delle acque del corpo idrico ricevente.