Art. 52.
Condizioni  per il rilascio delle acque di restituzione da sondaggi e
da  perforazioni  diversi  da  quelli  di  cui  all'art. 11, comma 8,
                  lettera a) della legge regionale.

   1.  Le  acque  utilizzate  nei processi di perforazione al fine di
permettere   l'esecuzione   della  perforazione  stessa  o  di  altre
operazioni  funzionali alla sua esecuzione non sono considerate acque
di  restituzione ma acque di processo e conseguentemente assoggettate
alla disciplina degli scarichi.
   2. Le acque sotterranee naturali intercettate durante l'esecuzione
delle  perforazioni  e non miscelate con le acque di cui al comma 1 o
altre acque sono considerate acque di restituzione e devono essere in
via  principale  ricondotte  al reticolo idrico di provenienza, salvo
diverso uso assentito in base alla normativa vigente.
   3. Le acque sotterranee derivanti dalle operazioni funzionali alla
messa  in  esercizio dei pozzi, successive alla fase di perforazione,
sono  da  considerare  acque di restituzione e sono soggette a quanto
previsto ai commi 4 e 5.
   4. All'atto della richiesta del permesso di ricerca alla provincia
il  richiedente  specifica  le  operazioni  funzionali  alla messa in
esercizio  del  pozzo  che  prevede  di  effettuare e le modalita' di
gestione  delle  acque di cui al comma 1 e 2, al fine di non arrecare
danno al corpo idrico ricevente.
   5. La provincia vista la documentazione di cui al comma 4 provvede
a  dettare  le  prescrizioni  necessarie  al  fine della tutela della
qualita' delle acque del corpo idrico ricevente.