Art. 54. Sanzioni e norme transitorie in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazionee delle sanse umide 1. Per la violazione delle norme previste al titolo IV, capo III relative alle modalita' di svolgimento dell'attivita' di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 22, comma 5 della legge regionale. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 8 della legge n. 574/1996. 2. I contenitori di stoccaggio delle acque di vegetazione e delle sanse umide esistenti alla data di entrata in vigore del titolo IV, capo III del presente regolamento devono essere adeguati alle disposizioni di cui all'art. 34 entro un anno dalla data di entrata in vigore del titolo IV, capo III del presente regolamento. Per i frantoi collocati in aree urbanizzate i tempi di adeguamento sono due anni.