Art. 54.
Sanzioni  e  norme transitorie in materia di utilizzazione agronomica
            delle acque di vegetazionee delle sanse umide

   1.  Per  la violazione delle norme previste al titolo IV, capo III
relative    alle   modalita'   di   svolgimento   dell'attivita'   di
utilizzazione  agronomica  delle  acque  di vegetazione e delle sanse
umide  si  applica  la sanzione amministrativa prevista dall'art. 22,
comma  5  della  legge  regionale.  Resta  ferma l'applicazione delle
sanzioni amministrative di cui all'art. 8 della legge n. 574/1996.
   2.  I contenitori di stoccaggio delle acque di vegetazione e delle
sanse  umide  esistenti alla data di entrata in vigore del titolo IV,
capo  III  del  presente  regolamento  devono  essere  adeguati  alle
disposizioni  di  cui all'art. 34 entro un anno dalla data di entrata
in  vigore  del  titolo  IV, capo III del presente regolamento. Per i
frantoi collocati in aree urbanizzate i tempi di adeguamento sono due
anni.