Art. 56.
                       Cessazione di efficacia

   1.  Dalla  data  di  entrata  in  vigore  del presente regolamento
cessano di avere efficacia i seguenti atti amministrativi:
    a)  l'allegato  3  della  delibera di giunta regionale toscana 10
marzo 2003, n. 225;
    b)  il  decreto  dirigenziale  13  dicembre 2004, n. 8229, di cui
restano  salvi  gli  effetti  finanziari  disposti  dallo  stesso nei
confronti di ARPAT.