Art. 56. Cessazione di efficacia 1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia i seguenti atti amministrativi: a) l'allegato 3 della delibera di giunta regionale toscana 10 marzo 2003, n. 225; b) il decreto dirigenziale 13 dicembre 2004, n. 8229, di cui restano salvi gli effetti finanziari disposti dallo stesso nei confronti di ARPAT.