Art. 57.
                             Abrogazioni

   1.  Dalla  data  di  entrata in vigore del presente regolamento e'
abrogato  il  regolamento  emanato  con  decreto del presidente della
giunta  regionale  23 maggio 2003, n. 28/R (regolamento di attuazione
dell'art.6 della legge regionale 21 dicembre 2001, n. 64 «Norme sullo
scarico  di  acque reflue ed ulteriori modifiche alla legge regionale
1° dicembre 1998, n. 88»).
   2.  Dalla  data  di  entrata  in vigore del titolo IV, capo III e'
abrogato  il  regolamento  emanato  con  decreto del presidente della
giunta  regionale  5 ottobre 2006, n. 45/R (regolamento di attuazione
dell'art.  13,  comma  1,  lettera e) della legge regionale 31 maggio
2006,  n.  20  «Norme  per  la  tutela delle acque dall'inquinamento»
recante  la  disciplina  per  l'utilizzazione agronomica delle acquei
vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari).