Art. 57. Abrogazioni 1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e' abrogato il regolamento emanato con decreto del presidente della giunta regionale 23 maggio 2003, n. 28/R (regolamento di attuazione dell'art.6 della legge regionale 21 dicembre 2001, n. 64 «Norme sullo scarico di acque reflue ed ulteriori modifiche alla legge regionale 1° dicembre 1998, n. 88»). 2. Dalla data di entrata in vigore del titolo IV, capo III e' abrogato il regolamento emanato con decreto del presidente della giunta regionale 5 ottobre 2006, n. 45/R (regolamento di attuazione dell'art. 13, comma 1, lettera e) della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 «Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento» recante la disciplina per l'utilizzazione agronomica delle acquei vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari).