Art. 6.
               Ricezione e trasmissione delle domande

   1. Le domande di autorizzazione sono presentate:
    a) per gli scarichi non in pubblica fognatura all'ente competente
al rilascio ai sensi della legge regionale;
    b)  per  gli  scarichi in pubblica fognatura secondo le procedure
definite dall'AATO.
   2.  Nel  caso  di  attivita' commerciali e di produzione di beni o
servizi  la  domanda di autorizzazione allo scarico viene presentata,
ove presente, allo sportello unico delle attivita' produttive (SUAP),
che la fa pervenire, entro sette giorni, all'ente competente.