Art. 6. Ricezione e trasmissione delle domande 1. Le domande di autorizzazione sono presentate: a) per gli scarichi non in pubblica fognatura all'ente competente al rilascio ai sensi della legge regionale; b) per gli scarichi in pubblica fognatura secondo le procedure definite dall'AATO. 2. Nel caso di attivita' commerciali e di produzione di beni o servizi la domanda di autorizzazione allo scarico viene presentata, ove presente, allo sportello unico delle attivita' produttive (SUAP), che la fa pervenire, entro sette giorni, all'ente competente.