Art. 8. Rilascio delle nuove autorizzazioni allo scarico non in pubblica fognatura di acque reflue urbane ed industriali .1. La provincia definisce con proprio atto i criteri, le modalita' e le procedure relative all'esercizio delle competenze di cui all'art. 4, comma 1 della legge regionale. 2. La provincia provvede inoltre: a) alla costituzione di un comitato tecnico consultivo di cui puo' avvalersi per le autorizzazioni; b) ad avvalersi, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 66/1995, della consulenza tecnica dell'ARPAT anche garantendone la presenza nel comitato di cui alla lettera a); c) a trasmettere all'ARPAT copia delle autorizzazioni rilasciate secondo le modalita' stabilite per il loro recepimento nelle banche dati del SIRA.