Art. 8.
Rilascio  delle  nuove  autorizzazioni  allo  scarico non in pubblica
           fognatura di acque reflue urbane ed industriali

   .1.  La  provincia  definisce  con  proprio  atto  i  criteri,  le
modalita'  e  le procedure relative all'esercizio delle competenze di
cui all'art. 4, comma 1 della legge regionale.
   2. La provincia provvede inoltre:
    a)  alla  costituzione  di  un comitato tecnico consultivo di cui
puo' avvalersi per le autorizzazioni;
    b)  ad  avvalersi,  ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n.
66/1995,  della  consulenza  tecnica dell'ARPAT anche garantendone la
presenza nel comitato di cui alla lettera a);
    c)  a trasmettere all'ARPAT copia delle autorizzazioni rilasciate
secondo  le  modalita' stabilite per il loro recepimento nelle banche
dati del SIRA.