Art. 9. Rilascio delle autorizzazioni per il riutilizzo delle acque reflue urbane ed industriali 1. La provincia, nell'ambito delle competenze di cui all'art. 4 comma 1 della legge regionale, stabilisce le modalita' di adeguamento degli impianti di depurazione di acque reflue urbane od industriali esistenti per il riutilizzo delle acque reflue nel rispetto del decreto ministeriale di cui all'art. 99 del decreto legislativo. La provincia nell'atto autorizzativo stabilisce, visto il parere dell'azienda sanitaria locale (ASL), le prescrizioni necessarie a garantire che l'impianto autorizzato osservi le disposizioni del citato decreto ministeriale. 2. I riusi delle acque attuati attraverso il riciclo interno agli impianti di depurazione non sono soggetti ad autorizzazione.