Art. 9.
Rilascio  delle  autorizzazioni  per il riutilizzo delle acque reflue
                        urbane ed industriali

   1.  La  provincia,  nell'ambito delle competenze di cui all'art. 4
comma 1 della legge regionale, stabilisce le modalita' di adeguamento
degli  impianti  di depurazione di acque reflue urbane od industriali
esistenti  per  il  riutilizzo  delle  acque  reflue nel rispetto del
decreto  ministeriale  di cui all'art. 99 del decreto legislativo. La
provincia   nell'atto   autorizzativo  stabilisce,  visto  il  parere
dell'azienda  sanitaria  locale  (ASL),  le prescrizioni necessarie a
garantire  che  l'impianto  autorizzato  osservi  le disposizioni del
citato decreto ministeriale.
   2.  I riusi delle acque attuati attraverso il riciclo interno agli
impianti di depurazione non sono soggetti ad autorizzazione.