Art. 2.
                 Terapia con farmaci anticoagulanti

   1.  Ai  fini  della prevenzione delle complicanze e della corretta
diffusione della terapia con farmaci anticoagulanti, i piani sanitari
e  gli  altri  eventuali  strumenti  di  programmazione indicano alle
aziende ULSS, sentito l'istituto superiore di sanita', gli interventi
operativi piu' idonei per:
    a)  individuare  le  patologie  che  necessitano  di  terapia con
farmaci anticoagulanti;
    b) programmare gli interventi sanitari su tali patologie.