Art. 2. Terapia con farmaci anticoagulanti 1. Ai fini della prevenzione delle complicanze e della corretta diffusione della terapia con farmaci anticoagulanti, i piani sanitari e gli altri eventuali strumenti di programmazione indicano alle aziende ULSS, sentito l'istituto superiore di sanita', gli interventi operativi piu' idonei per: a) individuare le patologie che necessitano di terapia con farmaci anticoagulanti; b) programmare gli interventi sanitari su tali patologie.