Art. 3. Centri di sorveglianza per la terapia anticoagulante (CSA) 1. Le aziende ULSS, presso le quali sono istituiti i centri di sorveglianza per la terapia anticoagulante (CSA), provvedono a fornire gratuitamente, ai cittadini che ne abbiano bisogno, la necessaria terapia con farmaci anticoagulanti oltre che agli eventuali presidi sanitari che si rendano necessari. 2. Ad ogni cittadino affetto da patologia che richiede la terapia cronica con farmaci anticoagulanti e' fornita, a cura dell'azienda sanitaria in cui il paziente risiede, una tessera personale. 3. Tutti i pazienti in possesso della tessera personale hanno diritto, dietro prescrizione medica, alla erogazione gratuita delle prestazioni dei CSA, nonche' di quanto sara' ritenuto necessario alla trattazione del caso. 4. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individua, con provvedimento, d'intesa con le organizzazioni sindacali, i compiti e le attivita' dei medici di medicina generale in attuazione di quanto previsto dall'art. 1.