Art. 3.
     Centri di sorveglianza per la terapia anticoagulante (CSA)

   1.  Le  aziende  ULSS,  presso le quali sono istituiti i centri di
sorveglianza  per  la  terapia  anticoagulante  (CSA),  provvedono  a
fornire  gratuitamente,  ai  cittadini  che  ne  abbiano  bisogno, la
necessaria   terapia   con  farmaci  anticoagulanti  oltre  che  agli
eventuali presidi sanitari che si rendano necessari.
   2.  Ad ogni cittadino affetto da patologia che richiede la terapia
cronica  con  farmaci  anticoagulanti e' fornita, a cura dell'azienda
sanitaria in cui il paziente risiede, una tessera personale.
   3.  Tutti  i  pazienti  in  possesso della tessera personale hanno
diritto,  dietro  prescrizione medica, alla erogazione gratuita delle
prestazioni dei CSA, nonche' di quanto sara' ritenuto necessario alla
trattazione del caso.
   4.  La  Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in
vigore  della  presente legge, individua, con provvedimento, d'intesa
con  le organizzazioni sindacali, i compiti e le attivita' dei medici
di medicina generale in attuazione di quanto previsto dall'art. 1.