Art. 4. Interventi regionali 1. Nell'ambito della programmazione sanitaria la Regione del Veneto predispone interventi per: a) l'istituzione di servizi specialistici per l'assistenza ai pazienti in terapia con farmaci anticoagulanti, secondo parametri che tengano conto della densita' della popolazione, delle caratteristiche geomorfologiche e socioeconomiche delle zone di residenza e dell'incidenza delle malattie che comportano trombofilia; b) l'istituzione di CSA a livello ospedaliero, a valenza dipartimentale secondo le linee guida della federazione dei centri di sorveglianza dei pazienti anticoagulati (FCSA); c) la opportuna formazione del personale che opera nelle aziende sanitarie locali sul tema della terapia anticoagulante orale (TAO) al fine di evitare le complicanze trombo emorragiche.