Art. 4.
                        Interventi regionali

   1.  Nell'ambito  della  programmazione  sanitaria  la  Regione del
Veneto predispone interventi per:
    a)  l'istituzione  di  servizi  specialistici per l'assistenza ai
pazienti in terapia con farmaci anticoagulanti, secondo parametri che
tengano conto della densita' della popolazione, delle caratteristiche
geomorfologiche   e   socioeconomiche   delle  zone  di  residenza  e
dell'incidenza delle malattie che comportano trombofilia;
    b)   l'istituzione  di  CSA  a  livello  ospedaliero,  a  valenza
dipartimentale secondo le linee guida della federazione dei centri di
sorveglianza dei pazienti anticoagulati (FCSA);
    c)  la opportuna formazione del personale che opera nelle aziende
sanitarie locali sul tema della terapia anticoagulante orale (TAO) al
fine di evitare le complicanze trombo emorragiche.