Art. 6. Associazioni di volontariato 1. Per il raggiungimento degli scopi di cui all'art. 1 le aziende ULSS si avvalgono della collaborazione delle associazioni di volontariato, nelle forme e nei limiti previsti dall'art. 45 della legge 23 dicembre del 1978, n. 833 «Istituzione del servizio sanitario nazionale» e della legge 11 agosto 1991, n. 266 «Legge quadro sul volontariato», e successive modificazioni.