Art. 6.
                    Associazioni di volontariato

   1.  Per il raggiungimento degli scopi di cui all'art. 1 le aziende
ULSS   si   avvalgono  della  collaborazione  delle  associazioni  di
volontariato,  nelle  forme  e nei limiti previsti dall'art. 45 della
legge  23  dicembre  del  1978,  n.  833  «Istituzione  del  servizio
sanitario  nazionale»  e  della  legge  11 agosto 1991, n. 266 «Legge
quadro sul volontariato», e successive modificazioni.