Art. 3. Modalita' operative 1. 1 buoni acquisto o gli altri documenti di credito sono spendibili anche separatamente presso farmacie, o altri esercizi commerciali che abbiano dichiarato all'azienda ULSS competente per territorio la propria disponibilita' ad erogare, con onere a carico del servizio sanitario, i prodotti senza glutine inseriti nel registro nazionale di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 8 giugno 2001 «Assistenza sanitaria integrativa relativa ai prodotti destinati ad una alimentazione particolare» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 luglio 2001, n. 154. 2. La Giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce: a) le prestazioni sanitarie, incluse nei LEA, appropriate per il monitoraggio della malattia, delle sue complicanze e per la prevenzione degli ulteriori aggravamenti erogabili in esenzione; b) i modelli di buoni acquisto con il relativo importo risultante dal frazionamento in quattro parti dell'importo stabilito nella tabella allegata alla presente legge; c) le modalita' operative relative alla consegna dei buoni acquisto; d) gli adempimenti cui sono tenuti gli esercizi commerciali che abbiano dichiarato la propria disponibilita' ad erogare con onere a carico del servizio sanitario prodotti senza glutine; e) le modalita' di controllo e verifica sui prodotti dispensati con i buoni; f) le modalita' per il rimborso. 3. Le aziende ULSS: a) provvedono a dare applicazione alla presente legge secondo le modalita' individuate dalla Giunta regionale ai sensi del comma 2; b) provvedono a dare idonea informazione ai soggetti interessati delle procedure previste dalla presente legge; c) rendono noti ai soggetti affetti da malattia celiaca gli esercizi commerciali in cui sono spendibili i buoni; d) inviano alla Giunta regionale la rendicontazione sull'applicazione della presente legge indicando, in particolare, il numero dei soggetti che hanno usufruito del contributo e la relativa spesa sostenuta.