Art. 4.
                          Norma transitoria

   1.  L'importo  del contributo mensile cosi' come individuato nella
tabella  A  allegata alla presente legge e' erogabile a decorrere dal
10   gennaio   2009   e   fino  alla  pubblicazione  nel  B.U.R.  del
provvedimento  della  Giunta  regionale  di  cui all'art. 3, comma 2,
lettere  b),  c), d), e) ed f), continuano ad applicarsi le procedure
vigenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge.
   2.  Fino  alla  pubblicazione  nel  B.U.R. del provvedimento della
Giunta  regionale di cui all'art. 3, comma 2, lettera a), e' comunque
ammessa  l'esenzione  dalla partecipazione alla spesa sanitaria delle
prestazioni   sanitarie,   incluse   nei   LEA,  appropriate  per  il
monitoraggio   della   malattia,  delle  sue  complicanze  e  per  la
prevenzione  degli  ulteriori  aggravamenti  con  decorrenza  dal  10
gennaio 2009.