Art. 10. Disposizioni finanziarie 1. Agli oneri di natura corrente derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in € 1.650.000,00 per ciascun esercizio del triennio 2008-2010, si fa fronte: a) quanto ad € 1.500.000,00, relativi alle spese derivanti dall'art. 3, utilizzando le risorse allocate nell'UPB U0l48 «Servizi ed interventi per lo sviluppo sociale della famiglia» del bilancio di previsione 2008 e pluriennale 2008-2010; b) quanto ad € 150.000,00, relativi alle spese derivanti dall'art. 6, utilizzando le risorse allocate nell'upb U0157 «Attivita' progettuali e di informazione ed altre iniziative di interesse regionale svolte a livello unitario nelle aree dei servizi sociali» del bilancio di previsione 2008 e pluriennale 2008-2010. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta. Venezia, 14 novembre 2008 Galan