Art. 10.
                      Disposizioni finanziarie

   1. Agli oneri di natura corrente derivanti dall'applicazione della
presente  legge,  quantificati  in  €  1.650.000,00  per ciascun
esercizio del triennio 2008-2010, si fa fronte:
    a)  quanto  ad € 1.500.000,00, relativi alle spese derivanti
dall'art.  3, utilizzando le risorse allocate nell'UPB U0l48 «Servizi
ed interventi per lo sviluppo sociale della famiglia» del bilancio di
previsione 2008 e pluriennale 2008-2010;
    b)  quanto  ad  €  150.000,00, relativi alle spese derivanti
dall'art.   6,   utilizzando   le  risorse  allocate  nell'upb  U0157
«Attivita'  progettuali  e  di  informazione  ed  altre iniziative di
interesse  regionale svolte a livello unitario nelle aree dei servizi
sociali» del bilancio di previsione 2008 e pluriennale 2008-2010.
   La  presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge della Regione veneta.
    Venezia, 14 novembre 2008
                                Galan