Art. 2. Finalita' e ambito di intervento 1. La Regione del Veneto, in attuazione dei principi di cui all'art. 1, promuove e coordina politiche volte a favorire il pieno sviluppo della personalita' dei giovani sul piano culturale, sociale ed economico, anche valorizzandone le forme associative. In particolare, tali politiche sono prioritariamente volte a garantire ai giovani adeguate opportunita' per: a) sviluppare ed esprimere l'autonomia sul piano culturale, sociale, economico; b) sviluppare e diffondere la cultura della solidarieta', del rispetto per l'ambiente e della nonviolenza; c) sviluppare il confronto fra generi, generazioni e popoli attraverso la valorizzazione della storia e della cultura locale; d) sviluppare i processi di integrazione attraverso il rifiuto di qualsiasi forma di discriminazione, valorizzando tutte le diversita'; e) sostenere il passaggio dalla formazione al lavoro e all'impegno civile nelle formazioni sociali, nonche' sviluppare l'autonomia della persona dalla famiglia d'origine ad una nuova realta' familiare. 2. Per il perseguimento delle finalita' di cui al comma 1 la Regione del Veneto interviene a favore dei giovani anche nei seguenti ambiti: a) tempo libero e sport; b) informazione; c) partecipazione alla vita sociale, politica ed economica; d) promozione delle pari opportunita'; e) volontariato e servizio civile volontario; f) mobilita' e scambi socio-culturali internazionali; g) orientamento scolastico e lavorativo; h) accesso al mercato del lavoro; i) prevenzione e protezione da ogni forma di abuso, di disagio e di emarginazione; j) partecipazione culturale; k) promozione della creativita' e della produzione artistica. 3. Le iniziative assunte ai sensi della presente legge sono destinate a tutti i giovani presenti sul territorio regionale di eta' compresa tra i quindici e i trenta anni.