Art. 2.
                  Finalita' e ambito di intervento

   1.  La  Regione  del  Veneto,  in  attuazione  dei principi di cui
all'art.  1,  promuove e coordina politiche volte a favorire il pieno
sviluppo  della personalita' dei giovani sul piano culturale, sociale
ed   economico,   anche   valorizzandone  le  forme  associative.  In
particolare,  tali  politiche sono prioritariamente volte a garantire
ai giovani adeguate opportunita' per:
    a)  sviluppare  ed  esprimere  l'autonomia  sul  piano culturale,
sociale, economico;
    b)  sviluppare  e  diffondere  la cultura della solidarieta', del
rispetto per l'ambiente e della nonviolenza;
    c)  sviluppare  il  confronto  fra  generi,  generazioni e popoli
attraverso la valorizzazione della storia e della cultura locale;
    d) sviluppare i processi di integrazione attraverso il rifiuto di
qualsiasi forma di discriminazione, valorizzando tutte le diversita';
    e)   sostenere   il   passaggio  dalla  formazione  al  lavoro  e
all'impegno  civile  nelle  formazioni  sociali,  nonche'  sviluppare
l'autonomia  della  persona  dalla  famiglia  d'origine  ad una nuova
realta' familiare.
   2.  Per  il  perseguimento  delle  finalita'  di cui al comma 1 la
Regione del Veneto interviene a favore dei giovani anche nei seguenti
ambiti:
    a) tempo libero e sport;
    b) informazione;
    c) partecipazione alla vita sociale, politica ed economica;
    d) promozione delle pari opportunita';
    e) volontariato e servizio civile volontario;
    f) mobilita' e scambi socio-culturali internazionali;
    g) orientamento scolastico e lavorativo;
    h) accesso al mercato del lavoro;
    i)  prevenzione e protezione da ogni forma di abuso, di disagio e
di emarginazione;
    j) partecipazione culturale;
    k) promozione della creativita' e della produzione artistica.
   3.  Le  iniziative  assunte  ai  sensi  della  presente legge sono
destinate a tutti i giovani presenti sul territorio regionale di eta'
compresa tra i quindici e i trenta anni.