Art. 3. Programmazione triennale regionale 1. Il Programma triennale regionale per le politiche giovanili, di seguito denominato Programma triennale, in conformita' al Programma regionale di sviluppo (PRS) di cui alla legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 «Nuove norme sulla programmazione» e al piano socio-sanitario regionale di cui all'art. 6 della legge regionale n. 14 settembre 1994, n. 56 «Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 ''Riordino della disciplina in materia sanitaria'', cosi' come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517», individua in particolare: a) gli indirizzi per la predisposizione di progetti sperimentali da promuoversi direttamente dalla Regione ovvero dagli enti locali, dai soggetti pubblici e privati del settore e, in via autonoma, dai giovani singoli ed associati; b) gli indirizzi in materia di coordinamento delle iniziative degli enti locali; e) la determinazione del regime di finanziamento o di incentivazione per tipo di iniziativa; d) l'indicazione delle procedure di accesso e valutazione ai finanziamenti ed agli ncentivi; e) l'ammontare delle risorse finanziarie destinate nel triennio agli interventi in materia di politiche giovanili; f) i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie; g) le modalita' per il monitoraggio del programma. 2. Il Programma triennale e' adottato dalla Giunta regionale, sentito il Comitato regionale per le politiche giovanili di cui all'art. 5 e viene approvato dal Consiglio regionale. 3. Per la formazione del Programma triennale la Giunta regionale assume il metodo della concertazione, coinvolgendo gli enti locali e i soggetti pubblici e privati del settore, in conformita' all'art. 128 della legge regionale n. 13 aprile 2001, n. 11 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112» e consulta il Forum regionale dei giovani di cui all'art. 7. In particolare in tale fase procedimentale le conferenze dei sindaci di cui alla legge regionale 14 settembre 1994, n. 56, partecipano alla formazione del Programma triennale mediante la presentazione alla Giunta regionale di proposte attraverso i piani di zona, di cui all'art. 8 della medesima legge regionale 14 settembre 1994, n. 56. 4. Il Programma triennale mantiene validita' fino all'entrata in vigore del successivo Programma triennale. 5. Successivamente all'approvazione del Programma triennale, i piani di zona di cui al comma 3 vengono adeguati recependone le indicazioni. 6. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'approvazione del Programma triennale, definisce le modalita' di attribuzione e di rendicontazione delle risorse di cui al comma 1, lettera i).