Art. 3.
                 Programmazione triennale regionale

   1. Il Programma triennale regionale per le politiche giovanili, di
seguito  denominato  Programma triennale, in conformita' al Programma
regionale  di  sviluppo (PRS) di cui alla legge regionale 29 novembre
2001,   n.   35   «Nuove  norme  sulla  programmazione»  e  al  piano
socio-sanitario  regionale di cui all'art. 6 della legge regionale n.
14  settembre  1994,  n.  56  «Norme  e  principi per il riordino del
servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30
dicembre   1992,  n.  502  ''Riordino  della  disciplina  in  materia
sanitaria'', cosi' come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre
1993, n. 517», individua in particolare:
    a)  gli indirizzi per la predisposizione di progetti sperimentali
da  promuoversi  direttamente dalla Regione ovvero dagli enti locali,
dai  soggetti  pubblici e privati del settore e, in via autonoma, dai
giovani singoli ed associati;
    b)  gli  indirizzi  in  materia di coordinamento delle iniziative
degli enti locali;
    e)   la   determinazione   del   regime  di  finanziamento  o  di
incentivazione per tipo di iniziativa;
    d)  l'indicazione  delle  procedure  di  accesso e valutazione ai
finanziamenti ed agli ncentivi;
    e)  l'ammontare  delle risorse finanziarie destinate nel triennio
agli interventi in materia di politiche giovanili;
    f) i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie;
    g) le modalita' per il monitoraggio del programma.
   2.  Il  Programma  triennale  e'  adottato dalla Giunta regionale,
sentito  il  Comitato  regionale  per  le  politiche giovanili di cui
all'art. 5 e viene approvato dal Consiglio regionale.
   3.  Per  la formazione del Programma triennale la Giunta regionale
assume  il metodo della concertazione, coinvolgendo gli enti locali e
i  soggetti  pubblici  e privati del settore, in conformita' all'art.
128  della  legge regionale n. 13 aprile 2001, n. 11 «Conferimento di
funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione
del  decreto  legislativo  31 marzo 1998, n. 112» e consulta il Forum
regionale  dei giovani di cui all'art. 7. In particolare in tale fase
procedimentale   le   conferenze   dei  sindaci  di  cui  alla  legge
regionale 14  settembre  1994, n. 56, partecipano alla formazione del
Programma  triennale  mediante la presentazione alla Giunta regionale
di  proposte  attraverso  i  piani  di  zona, di cui all'art. 8 della
medesima legge regionale 14 settembre 1994, n. 56.
   4.  Il  Programma triennale mantiene validita' fino all'entrata in
vigore del successivo Programma triennale.
   5.  Successivamente  all'approvazione  del  Programma triennale, i
piani  di  zona  di  cui  al  comma 3 vengono adeguati recependone le
indicazioni.
   6. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'approvazione del
Programma  triennale,  definisce  le  modalita'  di attribuzione e di
rendicontazione delle risorse di cui al comma 1, lettera i).