Art. 4. Attivita' regionale di coordinamento e attuazione 1. La Giunta regionale, in conformita' al Programma triennale di cui all'art. 3, definisce le linee guida per: a) il coordinamento regionale dei servizi denominati «Informa giovani», qualora istituiti; b) il coordinamento per l'attuazione delle politiche giovanili all'interno dei piani di zona di cui all'art. 8 della legge regionale n. 14 settembre 1994, n. 56; e) l'elaborazione dei programmi di formazione e qualificazione degli operatori impegnati nel settore delle politiche giovanili. 2. La Giunta regionale promuove la costituzione del coordinamento regionale degli assessori comunali competenti in materia di politiche giovanili ed assicura il supporto allo sviluppo dell'attivita' dello stesso. 3. La Giunta regionale promuove, altresi', il piu' ampio raccordo fra enti e soggetti pubblici e privati, anche attraverso gli accordi di programma di cui all'art. 32 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 «Nuove norme sulla programmazione». 4. La Giunta regionale effettua una ricognizione dell'associazionismo giovanile e, sentita la commissione consiliare competente, individua le modalita' per l'eventuale istituzione a livello regionale e locale di albi o elenchi di associazioni giovanili. Qualora la Giunta regionale non ravvisi l'opportunita' di tale istituzione, redige per la commissione consiliare una specifica relazione. 5. Ai fini della rilevazione, elaborazione e analisi sulla condizione giovanile e sulle politiche giovanili, la struttura della Giunta regionale competente in materia di politiche giovanili: a) svolge attivita' di studio e analisi sulla condizione dei giovani in Veneto e sulle politiche giovanili; b) provvede al rilevamento dei bisogni, delle aspettative e delle tendenze dei giovani, al censimento delle risorse presenti nel territorio, nonche' degli interventi realizzati e di quelli in corso; c) puo' gestire direttamente progetti sperimentali e interventi a valenza regionale, monitorandone l'efficacia; d) garantisce supporto scientifico e consulenza ai soggetti pubblici e privati del settore in ordine alla promozione di interventi a favore dei giovani; e) predispone azioni volte a valutare l'impatto della presente legge regionale.