Art. 4.
          Attivita' regionale di coordinamento e attuazione

   1.  La  Giunta regionale, in conformita' al Programma triennale di
cui all'art. 3, definisce le linee guida per:
    a)  il  coordinamento  regionale  dei servizi denominati «Informa
giovani», qualora istituiti;
    b)  il  coordinamento  per l'attuazione delle politiche giovanili
all'interno dei piani di zona di cui all'art. 8 della legge regionale
n. 14 settembre 1994, n. 56;
    e)  l'elaborazione  dei  programmi di formazione e qualificazione
degli operatori impegnati nel settore delle politiche giovanili.
   2.  La Giunta regionale promuove la costituzione del coordinamento
regionale degli assessori comunali competenti in materia di politiche
giovanili  ed assicura il supporto allo sviluppo dell'attivita' dello
stesso.
   3.  La Giunta regionale promuove, altresi', il piu' ampio raccordo
fra  enti e soggetti pubblici e privati, anche attraverso gli accordi
di  programma  di  cui  all'art. 32 della legge regionale 29 novembre
2001, n. 35 «Nuove norme sulla programmazione».
   4.    La    Giunta    regionale    effettua    una    ricognizione
dell'associazionismo  giovanile  e, sentita la commissione consiliare
competente,  individua  le  modalita'  per  l'eventuale istituzione a
livello  regionale  e  locale  di  albi  o  elenchi  di  associazioni
giovanili.  Qualora la Giunta regionale non ravvisi l'opportunita' di
tale  istituzione, redige per la commissione consiliare una specifica
relazione.
   5.  Ai  fini  della  rilevazione,  elaborazione  e  analisi  sulla
condizione  giovanile e sulle politiche giovanili, la struttura della
Giunta regionale competente in materia di politiche giovanili:
    a)  svolge  attivita'  di  studio  e analisi sulla condizione dei
giovani in Veneto e sulle politiche giovanili;
    b) provvede al rilevamento dei bisogni, delle aspettative e delle
tendenze  dei  giovani,  al  censimento  delle  risorse  presenti nel
territorio, nonche' degli interventi realizzati e di quelli in corso;
    c) puo' gestire direttamente progetti sperimentali e interventi a
valenza regionale, monitorandone l'efficacia;
    d)  garantisce  supporto  scientifico  e  consulenza  ai soggetti
pubblici   e  privati  del  settore  in  ordine  alla  promozione  di
interventi a favore dei giovani;
    e)  predispone  azioni  volte a valutare l'impatto della presente
legge regionale.