Art. 5.
            Comitato regionale per le politiche giovanili

   1.  E' istituito il Comitato regionale per le politiche giovanili,
presieduto   dall'Assessore   regionale   competente  in  materia  di
politiche sociali e composto dagli assessori competenti nelle materie
di cui all'art. 2, comma 2.
   2.  Il Comitato regionale oltre ad esprimere il proprio parere sul
programma triennale ai sensi dell'art. 3:
    a)  coordina  gli interventi di cui all'art. 2, anche promuovendo
specifici strumenti di azione;
    b)  effettua  gli  opportuni  raccordi  con organismi e programmi
regionali, nazionali e transnazionali rivolti ai giovani;
    c)  favorisce l'integrazione tra settori dell'attivita' regionale
e  tra  i  diversi  osservatori previsti dalla legislazione regionale
vigente.