Art. 5. Comitato regionale per le politiche giovanili 1. E' istituito il Comitato regionale per le politiche giovanili, presieduto dall'Assessore regionale competente in materia di politiche sociali e composto dagli assessori competenti nelle materie di cui all'art. 2, comma 2. 2. Il Comitato regionale oltre ad esprimere il proprio parere sul programma triennale ai sensi dell'art. 3: a) coordina gli interventi di cui all'art. 2, anche promuovendo specifici strumenti di azione; b) effettua gli opportuni raccordi con organismi e programmi regionali, nazionali e transnazionali rivolti ai giovani; c) favorisce l'integrazione tra settori dell'attivita' regionale e tra i diversi osservatori previsti dalla legislazione regionale vigente.