Art. 6.
         Programmazione dei comuni e delle comunita' montane

   1.   Nell'ambito   delle   funzioni   ad   essi  attribuite  dalla
legislazione vigente in materia di politiche giovanili, i comuni e le
comunita'  montane,  anche  in  forma associata, realizzano in ambito
locale gli interventi e i progetti in conformita' ai piani di zona di
cui  all'art.  8  della  legge  regionale 14  settembre  1994, n. 56,
adeguati al programma triennale ai sensi dell'art. 3, comma 5.