Art. 6. Programmazione dei comuni e delle comunita' montane 1. Nell'ambito delle funzioni ad essi attribuite dalla legislazione vigente in materia di politiche giovanili, i comuni e le comunita' montane, anche in forma associata, realizzano in ambito locale gli interventi e i progetti in conformita' ai piani di zona di cui all'art. 8 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56, adeguati al programma triennale ai sensi dell'art. 3, comma 5.