Art. 7.
                     Forum regionale dei giovani

   1.  E'  istituito  il  Forum  regionale  dei  giovani quale organo
consultivo di rappresentanza del mondo giovanile.
   2.   La   Giunta  regionale,  sentita  la  commissione  consiliare
competente,  entro  sessanta  giorni  dall'entrata  in  vigore  della
presente  legge definisce la composizione del Forum, secondo principi
e  criteri che assicurino il pluralismo e la trasparenza nel rispetto
delle finalita' di cui all'art. 2, e ne disciplina il funzionamento.
   3.  Il  Forum  svolge  la  sua attivita' con il supporto tecnico e
operativo  della  struttura  della  Giunta  regionale  competente  in
materia di politiche giovanili.
   4.  Il  Forum  puo' formulare proposte su questioni di particolare
rilevanza per i giovani alla Giunta regionale e al Comitato regionale
di cui all'art. 5.
   5.  Al fine di garantire la piu' ampia partecipazione da parte del
mondo   giovanile,   la   Giunta  regionale  consulta  il  Forum  per
l'elaborazione  del  programma  triennale  di cui all'art. 3 e per la
predisposizione   di   disegni  di  legge  in  materia  di  politiche
giovanili.