Art. 7. Forum regionale dei giovani 1. E' istituito il Forum regionale dei giovani quale organo consultivo di rappresentanza del mondo giovanile. 2. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge definisce la composizione del Forum, secondo principi e criteri che assicurino il pluralismo e la trasparenza nel rispetto delle finalita' di cui all'art. 2, e ne disciplina il funzionamento. 3. Il Forum svolge la sua attivita' con il supporto tecnico e operativo della struttura della Giunta regionale competente in materia di politiche giovanili. 4. Il Forum puo' formulare proposte su questioni di particolare rilevanza per i giovani alla Giunta regionale e al Comitato regionale di cui all'art. 5. 5. Al fine di garantire la piu' ampia partecipazione da parte del mondo giovanile, la Giunta regionale consulta il Forum per l'elaborazione del programma triennale di cui all'art. 3 e per la predisposizione di disegni di legge in materia di politiche giovanili.