Art. 9.
                             Abrogazioni

   1.  Fermo  restando  quanto  previsto  dall'art. 8, e' abrogata la
legge  regionale 28  giugno  1988,  n. 29 «Iniziative e coordinamento
delle  attivita'  a  favore dei giovani», come modificata dalla legge
regionale  11  agosto  1994, n. 37 «Modifica della legge regionale 28
maggio  1988,  n.  29  ''Iniziative e coordinamento delle attivita' a
favore  dei giovani'' e dall'art. 96 della legge regionale 30 gennaio
1997,  n. 6 ''Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica
di   legge  regionali  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale della Regione (legge finanziaria 1997)''».