Art. 9. Abrogazioni 1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 8, e' abrogata la legge regionale 28 giugno 1988, n. 29 «Iniziative e coordinamento delle attivita' a favore dei giovani», come modificata dalla legge regionale 11 agosto 1994, n. 37 «Modifica della legge regionale 28 maggio 1988, n. 29 ''Iniziative e coordinamento delle attivita' a favore dei giovani'' e dall'art. 96 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 ''Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di legge regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1997)''».