Art. 3. Pluralismo informatico e formati aperti 1. Al fine di garantire la piu' ampia liberta' di accesso all'informazione pubblica attraverso il pluralismo informatico, la Regione del Veneto promuove e incentiva l'uso di formati digitali aperti e non proprietari, per la documentazione elettronica e per le basi di dati. 2. Per le stesse finalita' di cui al comma 1, ciascuno dei soggetti di cui all'art. 2: a) persegue, nelle forme e nei limiti previsti dalla disciplina vigente, la rimozione delle barriere all'accesso alle informazioni, mediante l'adozione di formati standard per la predisposizione dei programmi e delle piattaforme e con l'impiego ottimale dei software a codice sorgente aperto e chiuso; b) concorre alla diffusione dell'uso di formati standard e di codici sorgente aperti; c) impiega almeno un formato di dati di tipo aperto, ai sensi dell'art. 68, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, «Codice dell'amministrazione digitale» nelle operazioni di memorizzazione e pubblicazione dei propri documenti, al fine di garantirne la disponibilita' e fruibilita'.