Art. 3.

               Pluralismo informatico e formati aperti



   1.  Al  fine  di  garantire  la  piu'  ampia  liberta'  di accesso
all'informazione  pubblica  attraverso  il pluralismo informatico, la
Regione  del  Veneto  promuove  e incentiva l'uso di formati digitali
aperti  e non proprietari, per la documentazione elettronica e per le
basi di dati.
   2.  Per  le  stesse  finalita'  di  cui  al  comma 1, ciascuno dei
soggetti di cui all'art. 2:
    a)  persegue,  nelle forme e nei limiti previsti dalla disciplina
vigente,  la  rimozione delle barriere all'accesso alle informazioni,
mediante  l'adozione  di  formati standard per la predisposizione dei
programmi e delle piattaforme e con l'impiego ottimale dei software a
codice sorgente aperto e chiuso;
    b)  concorre  alla  diffusione  dell'uso di formati standard e di
codici sorgente aperti;
    c)  impiega  almeno  un  formato di dati di tipo aperto, ai sensi
dell'art.  68,  comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
«Codice    dell'amministrazione   digitale»   nelle   operazioni   di
memorizzazione  e  pubblicazione  dei  propri  documenti,  al fine di
garantirne la disponibilita' e fruibilita'.