Art. 4.

                         Archivi elettronici



   1.  Gli  archivi  elettronici  di  ciascuno  dei  soggetti  di cui
all'art.  2  sono  strutturati  secondo  criteri di interoperabilita'
mediante protocolli aperti, in modo da consentire agli altri soggetti
di cui all'articolo medesimo e agli enti locali del territorio veneto
l'accesso ai relativi dati, in conformita' alla disciplina vigente in
materia di protezione dei dati personali e nel rispetto dei limiti di
conoscibilita' dei dati stabiliti dalla disciplina vigente.
   2.  Ai  fini  dell'interoperabilita'  di  cui  al  comma 1, non e'
consentita  alcuna  limitazione  tecnica  e  giuridica,  derivante da
brevetti, licenze o marchi comunque denominati.