Art. 4. Archivi elettronici 1. Gli archivi elettronici di ciascuno dei soggetti di cui all'art. 2 sono strutturati secondo criteri di interoperabilita' mediante protocolli aperti, in modo da consentire agli altri soggetti di cui all'articolo medesimo e agli enti locali del territorio veneto l'accesso ai relativi dati, in conformita' alla disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali e nel rispetto dei limiti di conoscibilita' dei dati stabiliti dalla disciplina vigente. 2. Ai fini dell'interoperabilita' di cui al comma 1, non e' consentita alcuna limitazione tecnica e giuridica, derivante da brevetti, licenze o marchi comunque denominati.